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Legislatura 18ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 415 del 10/06/2021

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2207

 

Art. 1

1.119 [già 4.0.7 (testo 2)]

Rizzotti

 

        «Art. 1-bis.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        2-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l'anno 2021 e nel limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili e degli impianti cocleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.11 [già 4.0.6 (testo 3)]

Minuto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. All'onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

Art. 4

4.0.4 (testo 2)

Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. In riferimetno agli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'articolo 1, l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        2. In ragione della situazione emergenziale a causa del virus da Covid-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante».