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Legislatura 18ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 234 del 10/12/2019

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1586

 

G/1586/121/5

Laforgia, Errani, De Petris, Grasso

Premesso che,

            la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, dai commi 594 a 599, dà riconoscimento e tutela alle figure professionali di educatore socio-pedagogico e di pedagogista e stabilisce che l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al possesso del diploma di un corso di Laurea nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), indipendentemente dalla denominazione che ogni ateneo o corso di Laurea le attribuisca.

            Il titolo di Pedagogista è attribuito altresì a seguito del rilascio di un diploma di Laurea abilitante nelle classi di Laurea magistrale LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche, LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education ed equipollenti;

        considerato che,

            vi sono alcune gradualità legate all'anzianità di servizio e ai titoli posseduti. I commi 597 e il 598 prevedono che, chi lavora avendo maturato 20 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, oppure chi ha 50 anni di età e almeno 10 di lavoro consegue automaticamente la qualifica senza fare alcun corso, ritenendo che l'esperienza maturata sia sufficiente garanzia di professionalità. Può acquisire altresì la qualifica di educatore socio-pedagogico attraverso 60 CFU erogati soltanto dalle università; chi già lavora avendo superato un concorso pubblico; chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; chi è in possesso di diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Infine, nel comma 599 si afferma che non possono essere licenziati o retrocessi nelle mansioni gli educatori socio-sanitari o socio-pedagogici che lavorano da un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi,

        ritenuto che,

            molti lavoratori del settore hanno maturato anche 10 anni di servizio non continuativi, indipendentemente dall'età e dal tipo di contratto in essere, nella stragrande maggioranza in regime di appalto e non hanno conseguito ad oggi la qualifica;

        impegna il Governo,

            a valutare una modifica della sopraccitata legge che possa valorizzare e riconoscere ulteriormente le esperienze acquisite, garantendo la continuità lavorativa degli educatori che non sono in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente.

Art. 7

7.7 (testo 3)

Romeo, Tosato, Rivolta, Cantù, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Ferrero, Stefani, Conzatti, Steger, Ferrari, Calandrini, Ferro, Saccone, Damiani

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 - M5 di Cinisello - Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

        3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

        3-quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

        3-quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

        3-sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

        3-septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi 2026.».

Art. 8

8.10 (testo 2)

Santillo, Matrisciano, Di Girolamo, Puglia, La Mura, Presutto, Angrisani, Fedeli, Fede

Di seguito una proposta di riformulazione:

            a) al comma 10, lettera c) dopo le parole: «ed efficientamento energetico» sono aggiunte le seguenti: «e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento''»;

            b) al comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I decreti di cui al periodo precedente prevedono, altresì, che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento.».

8.13 (testo 3)

Comincini, Conzatti

Dopo il comma 15, inserire i seguenti commi:

        «15-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito ''Fondo'', con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

        15-ter. Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

        15-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011.

        15-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.».

        Conseguentemente, al comma 11 del presente articolo, le parole: «300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

8.86 (testo 3)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

        «28-bis. All'articolo 27 della legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        ''4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'art. 24 comma 5 lettera e) del decreto legislativo 28 del 2001 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli impianti stessi - a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero, degli oneri di sistema''».

8.91 (testo 2)

Pittella, Manca, De Bonis

Al comma 29 aggiungere il seguente:

        «29-bis. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0.8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26».

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

8.95 (testo 2)

Gallone, Paroli

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

        «29-bis. Alla Regione Lombardia è assegnato, un contributo straordinario di 300.000,00 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia».

        Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

Art. 12

12.0.33 (testo 4)

Floridia, Santillo, Dell'Olio, Candiani, Faggi, Drago, Russo

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; euro d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro.

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffano con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

12.0.34 (testo 2)

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro.

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffano con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

Art. 17

17.1000/2000/1

Romeo, Rivolta, Ferrero, Tosato, Faggi, Zuliani

All'emendamento 17.1000/2000, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) al nono Conseguentemente, sopprimere il capoverso ''all'articolo 2''»;

            b) sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al quinto ''Conseguentemente'', sostituire il capoverso ''All'articolo 79'' con il seguente: ''L'articolo 79 è soppresso.''»;

            c) alla lettera b), sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino a «ufficiale» con le seguenti: «Conseguentemente, L'articolo 82 è soppresso»;

            d) sostituire la lettera c) con la seguente: «capoverso articolo 17,»sostituire le parole da: «le parole: ''65 milioni di euro'' fino a ''2022'' con le seguenti: ''le parole: ''70 milioni di euro nell'anno 2020, 140 milioni di euro nell'anno 2021 e di 191 milioni di euro a decorrere dal 2022''»;

            e) alla lettera j) capoverso «Art. 91», dopo il comma 3 inserire il seguente capoverso: «Conseguentemente, dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:

''Art. 91-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

        1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali e dei porti turistici, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

        2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 104 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

            f) al primo conseguentemente, lettera a), sopprimere il capoverso: «Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente diposizione, pari al 1.422,3 milioni di euro per l'anno 2020, 3.284,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.501,8 milioni di euro per l'anno 2022, 3.976 milioni di euro per l'anno 2023, 4.076 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante:

            a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

            b) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 284,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 305 milioni di euro per l'anno 2022, a 375 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 340 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            c) quanto a 99 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 99 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            d) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione di riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            e) quanto a 1.100, 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.142 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.242 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.377 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.1000/2000/2

Comincini, Conzatti, Sbrollini

All'emendamento 17.1000, lettera a) capoverso «art. 79», al primo periodo aggiungere infine le seguenti parole: «nonché per quelli utilizzati per alimenti a fini medici speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli ''alimenti a finì medici speciali'', sezione 1, del Ministero della salute».

17.1000/2000/3

Comincini, Conzatti, Sbrollini

All'emendamento 17.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis). All'articolo 82, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        ''6-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate le bevande ad uso medico e sanitario individuati con decreto del Ministro della Salute da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge''».

17.1000/2000/4

Paroli, Toffanin, Floris

All'emendamento 17.1000/2000, lettera d) dopo il capoverso «3-bis», inserire il seguente:

        «3-ter. Ai fini della formazione delle graduatorie e della costituzione delle liste di cui al punto 2.2, lettera j), del decreto ministeriale 2 agosto 2017, in continuità con la disciplina vigente, sono confermate tutte le disposizioni previste dai decreti ministeriali emananti ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

17.1000/2000/5

Angrisani

All'emendamento 17.1000/2000, primo capoverso, alla lettera e) sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti» ed aggiungere il seguente capoverso: «Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

''Art. 47-bis.

(Promozione della cultura cinematografica)

        1. Ai fini della promozione e della diffusione della cultura cinematografica destinata alle giovani generazioni, oltre che dei valori di solidarietà, integrazione e inclusione è assegnato all'ente autonomo Giffoni Experience un contributo una tantum per l'anno 2020 pari a 500.000 euro per la realizzazione di iniziative dedicate ai bambini e ai giovani all'interno delle attività del 50º anniversario del Giffoni Film Festival''».

        Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero per i Beni e le Attività culturali, apportare la seguente variazione:

        2020: - 500.000.

17.1000/2000/6

Manca

All'emendamento 17.000/2000, lettera f) capoverso «articolo 98», sostituire il comma 2 con il seguente:

        «al comma 2, sostituire le parole: ''100 milioni di euro a decorrere dal 2020'' con le seguenti: ''100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024'' e sostituire le parole: ''a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti'' con le seguenti: ''a incremento delle risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale dalle lettere c) e d), la ripartizione tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e i comuni delle regioni Sardegna e Sicilia è individuata''».

17.1000/2000/7

Pichetto Fratin

All'emendamento 17.1000/2000, lettera f) aggiungere le seguenti parole: «dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        ''4-bis. Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnato alla stessa un contributo pari a 500 mila euro per il 2020''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «213,5 milioni di euro».

17.1000/2000/8

Damiani

All'emendamento 17.1000/2000, lettera j), capoverso «Art. 91», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. A decorrere dall'anno 2020, 50 milioni di euro in ragione d'anno provenienti dalle maggiori entrate disposte dal presente articolo sono destinati ai contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 2017, n. 146, quale incremento delle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

17.1000/2000/9

Assuntela Messina

All'emendamento 17.1000/2000, lettera j) capoverso «art. 91», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. A decorrere dall'anno 2020, 50 milioni di euro in ragione d'anno provenienti dalle maggiori entrate disposte dal presente articolo sono destinati ai contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 2017, n. 146, quale incremento delle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

17/1000/2000/10

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Berutti

All'emendamento 17.1000/2000, lettera l), premettere la seguente:

            «0l) dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

''Art. 20-bis.

(Modifiche agli articoli 67,148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: compensi erogati ai direttori artistici' sono aggiunte le seguenti: 'ai formatori e';

            b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: sportive dilettantistiche' sono aggiunte le seguenti: 'e per le bande musicali';

            c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nonché alle bande musicali'.

        2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

        3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: Comitato olimpico nazionale italiano' sono aggiunte le seguenti: nonché alle bande musicali legalmente costituite'''».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

Art. 17

17.1000/2000/11

Anastasi, Pirro

All'emendamento 17.1000/2000, sostituire la lettera l), con la seguente:

        «l) dopo il secondo conseguentemente, aggiungere il seguente:

        ''Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

'Art. 26-bis.

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

        1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.

        2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.

        3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di 'Fondo IPCEI', è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico'''».

        Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 1 e 2 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali» di cui all'articolo 7.

17.1000/2000/12

Ferrara

All'emendamento 17.1000/2000, alla lettera 1), capoverso «articolo 26», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. L'accesso ai fondi e alle agevolazioni di cui ai precedenti commi è esteso anche per la realizzazione di interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica, di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237».

17.1000/2000/13

Richetti

All'emendamento Relatori 17.1000/2000, lettera l), dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 26-ter.

(Fondo di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

        ''1. Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018, a valere sulle risorse del 'Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020' e assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui all'articolo 1, comma 116, della medesima legge, sono assegnate ad Invitalia S.p.A. per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione al fine di contrastare i fenomeni di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali. I criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al precedente periodo sono definiti attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge''».

        Conseguentemente, sostituire il capoverso: «Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:», con il seguente: «Dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:».

17.1000/2000/14

Parente, Comincini, Conzatti

All'emendamento 17.1000/2000, lettera l), dopo il capoverso: «Articolo 26-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 26-ter.

(Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti del settore dei call center)

        1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

        2. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

            a. al comma 1, sostituire le parole: ''per gli anni 2019 e 2020'' con le parole: ''per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022'', e sostituire le parole: ''superiore a 1.000 unità'' con le parole: ''superiore a 500 unità'';

            b. al comma 3, dopo le parole: ''non continuativi'', aggiungere infine il seguente periodo: ''Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile'';

            c. al comma 7, dopo le parole: ''per l'anno 2020'' aggiungere: '', 2021 e 2022''».

17.1000/2000/15

Nannicini

Al capoverso «Art. 93», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole ''successivamente al termine del 31 dicembre 2016'', sono soppresse».

17.1000/2000/16

Nannicini

Al capoverso «Art. 93», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. L'articolo 9 del D.M. 21 novembre 2000, ''Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo''' (Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2000, n. 279, S.O.), è abrogato».

17.1000/2000/17

Comincini, Conzatti, Sbrollini

Al capoverso articolo 22-bis (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali), dopo, il comma 5, inserire il seguente comma:

        «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a:

            a) le start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

            b) le piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».

17.1000/2000/18

Conzatti, Comincini, Magorno

All'emendamento 17.1000/2000, dopo il capoverso: «Art. 22-bis. (Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)», è inserito il seguente:

«Art. 22-ter.

        1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta; da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

        2. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2021: - 15.000.000;

            2022: - 25.000.000.

17.1000/2000/19

Comincini, Conzatti

All'emendamento 17.1000/2000, al numero 4), capoverso: «Articolo 23», sono apportate le seguenti modifiche:

            1) comma 2, le parole: «Nei confronti delle piccole imprese», sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti delle piccole e micro imprese»;

            2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 2, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari, nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale».

17.1000/2000/20

Lupo

All'emendamento 17.1000/2000, lettera d), dopo le parole: «Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Missione 13 - diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto,», sostituire le parole: «Programma 4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo U.d. V. 2.2», con le seguenti: Programma 9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne U.d.V. 2.5».

Art. 28

28.2000/5 (testo corretto)

Quarto

All'emendamento 28.2000, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

            a) al punto i) premettere il seguente: «0i) sostituire le parole: ''otto membri'' con: ''dieci membri''»;

            b) dopo il punto i), inserire il seguente: «i-bis) sostituire le parole: ''uno dalla Consulta'' con le seguenti: ''tre dalla Consulta''».

Art. 39

39.0.8 (testo 2)

Drago, Matrisciano, Montani, Saviane

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dalle piogge alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018)

        1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 18 ottobre 2018, risultavano residenti nel territorio dei Comuni di Ramacca, Palagonia, Mineo, Grammichele, Scordia, Militello in Val di Catania, Paternò, Belpasso, Castel di Judica, Raddusa, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2018 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

        2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

        3. I soggetti indicati al comma 1 e 2 che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2020.

        10. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 1:

            a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

            b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;

            c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;

            d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

            e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

        4. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo, sono versate con le modalità previste al comma 3.

        5. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «179 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «270 milioni».

Art. 47

47.0.21 (testo 3)

Verducci, Manca, Errani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

        1. Al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario dalla fondazione del Partito comunista italiano, avvenuta a Livorno in data 21 gennaio 1921, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione del progetto organizzativo e del programma delle iniziative di cui al comma 1 e per l'erogazione delle relative risorse».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 213,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 55

55.0.2000/16 (testo 2)

Castellone

All'emendamento 55.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

            b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Art. 55-ter.

(Formazione specialistica dei medici)

        1. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in ''Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica'' e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.

        2. Per le finalità di cui al comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al precedente comma, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.

        3. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

Art. 58

58.0.2000/2 (testo 2)

Matrisciano, Conzatti, Valente, Leone, Alfieri, Angrisani, De Lucia, Laforgia, Maiorino, Perilli, Ginetti, Steger, Unterberger, Rizzotti, Rufa, Casolati, Pietro Pisani, Romano

All'emendamento 58.0.2000, capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        «3-bis. I crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti nati dalle predette relazioni purché estranei alla condotta delittuosa.

        3-ter. I crediti vantati da Istituti Previdenziali e/o Assicurativi Pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma precedente, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

        3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020 e di 700 mila euro nell'anno 2021 e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle somme del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti e dei crimini domestici di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e vengono corrisposti a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla medesima legge 7 luglio 2016, n. 122.

        3-quinquies. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: ''in cui è stata accertata la sua responsabilità;'', sono aggiunte le seguenti: ''oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza''.».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Prestazioni creditizie INPS e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio».

Art. 60

60.0.104 (testo 3)

Comincini, Conzatti, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa)

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma 4:

        «4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.».

60.0.136 (testo 2)

Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Pietro Pisani, Conzatti, Steger, Comincini

Apportare le seguenti modifiche:

        1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

        2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

        «5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

        5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

        3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

        Conseguentemente:

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,'' con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

        - alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

        2021: -11.000.000.

60.0.138 (testo 2)

Abate, Mollame, Naturale, Agostinelli, Puglia, Botto, Campagna, Trentacoste

Apportare le seguenti modifiche:

        1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

        2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

        «5-bis. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

        5-ter. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

        3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

        Conseguentemente:

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

        - alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

        2021: - 11.000.000.

60.0.139 (testo 2)

Collina, Ferrari, Laus

Apportare le seguenti modifiche:

        1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

        2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

        «5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

        5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

        3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

        Conseguentemente:

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

        - alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

        2021: -11.000.000.

60.0.140 (testo 2)

Taricco, Biti, Manca, Ferrari

Apportare le seguenti modifiche:

        1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», «aggiungere le seguenti: »e della pesca«.

        2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

        «5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

        5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

        3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

        Conseguentemente:

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

        - alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

        2021: -11.000.000.

60.0.141 (testo 3)

Battistoni, Berardi, Caligiuri, Serafini, Lonardo, Mangialavori

Apportare le seguenti modifiche:

        1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

        2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

        «5-bis. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

        5-ter. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

        3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

        Conseguentemente:

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

        - alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

        2021: -11.000.000.

Art. 63

63.0.43 (testo 3)

Marcucci, Mirabelli, Ferrari, Collina, Manca, Parrini, D'Arienzo, Taricco

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro.

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.48 (testo 2)

Sudano, Faraone, Renzi, Comincini, Conzatti

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.49 (testo 2)

Schifani, Giammanco, Papatheu, Saccone, Mallegni, Damiani

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.50 (testo 2)

Schifani, Damiani

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».