IN SEDE REFERENTE
(349) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore CIOFFI (M5S) illustra il decreto-legge n. 30 del 10 aprile 2018, che reca norme dirette ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, mediante la proroga della durata in carica dei suoi componenti.
Precisa che l'Autorità è un organismocollegiale indipendente, istituito con la legge n. 481 del 1995, avente funzioni di regolazione econtrollo nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dei rifiuti. L'azione dell'Autorità èdiretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza,ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, adefinire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteripredefiniti, nonché a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
La normativa vigenteprevede che i cinque membri durino in carica sette anni e non possano essere confermati. La procedura, in particolare, dispone che essi siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare, dopo l'acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.
L'attuale collegio, nominato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011, è giunto pertanto a scadenza lo scorso 11 febbraio. Dopo tale data, in forza di una deliberazione adottata l'8 febbraio 2018, l'ARERA ha continuato ad operare in regime di specifica prorogatio, per una durata massima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio, ed esercitando le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti.
Ciò in adesione al parere n. 5388 del 2010 espresso dal Consiglio di Stato proprio in relazione all'applicabilità dell'istituto della prorogatio al collegio dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
La coincidenza tra lo scioglimento delle Camere e il termine del mandato degli attuali membri ha quindi reso necessaria l'adozione del provvedimento in esame, finalizzato a scongiurare l'interruzione delle attività dell'ARERA e consentire che, alla nomina dei nuovi componenti, provveda il nuovo Governo.
Il testo del decreto-legge si compone di due articoli.
L'articolo 1, al comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che gli attuali componenti dell'ARERA continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.
Il testo originario del decreto fissava, quale termine per l'esercizio delle funzioni in prorogatio, il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Presso la Camera dei deputati è stato inoltre aggiunto un nuovo comma 1-bis, con il quale si prevede che, durante il periodo di prorogatio, l'ARERA, trasmetta alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Il comma prevede inoltre che, nella prima relazione, l'Autorità dia conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili e urgenti. A tale proposito, ricorda, che nel corso dell'esame in prima lettura presso la Commissione speciale della Camerasi è proceduto all'audizione, il 23 aprile 2018, dei rappresentanti dell'ARERA. L'Autorità in quella sede hasegnalato, tra l'altro, di aver adottato preventivamente delle linee guida interne, volte ad individuare ex ante le tipologie di atti qualificabili di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili ed urgenti. Pertanto, sono stati ritenuti adottabili quegli atti che prevedano determinati presupposti stabiliti dalleleggi nazionali, dalla normativa europea o da pregressi provvedimenti amministrativi.
L'articolo 2 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il vice ministro MORANDO deposita un aggiornamento della relazione tecnica relativa al provvedimento in esame, nella quale si attesta che le modifiche apportate in prima lettura presso la Camera dei deputati non determinano effetti sotto il profilo finanziario.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,20.