Secondo il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) la risposta pervenuta da parte dell'autorità giudiziaria - in base alla quale Silvio Berlusconi sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati solo nel gennaio 2014 - non appare decisiva ai fini dell'esame della Giunta che, al contrario, dovrebbe prestare la massima attenzione alla circostanza che già nel marzo 2012 le signore Berardi e Guerra ed il signor Magnano risultavano indagati da parte della Procura di Milano, sia pur sotto la copertura di nomi di fantasia e per reati diversi da quelli realmente loro addebitati. Anche lo stesso Berlusconi - in quel momento non ancora formalmente sottoposto ad indagini - compariva sotto altro nome. La Procura di Milano giustificava l'impiego dei nomi di copertura per la complessità delle indagini, per ragioni di riservatezza connesse alla notorietà delle persone indagate e per il clamore mediatico della vicenda. A suo giudizio, quindi, la descritta situazione costituisce la prova che le intercettazioni riguardanti Silvio Berlusconi non potevano ritenersi casuali ed occasionali e che la direzione dell'atto di indagine fin da allora era rivolta specificamente nei confronti dello stesso parlamentare; trattandosi semmai di intercettazioni indirette l'autorità giudiziaria non poteva eludere l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, che richiede un'autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza, anteriore quindi all'esecuzione dell'attività di captazione telefonica.
Per le considerazioni esposte, la proposta avanzata dal Presidente relatore appare non condivisibile, in quanto eccessivamente aderente alle motivazioni contenute nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che l'oratore reputa del tutto insoddisfacenti ed incongrue.