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Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 373 del 06/12/2012

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 3584 E 3584-BIS, TABELLE 4 E 4-BIS) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

 

 

L'11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e la relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 4 e 4-bis, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

considerato che:

il disegno di legge di stabilità interviene concretamente su alcuni aspetti afferenti alla competitività delle imprese, sulla salvaguardia di alcune categorie di lavoratori, sugli ammortizzatori sociali e sul Fondo per le non autosufficienze;

la tabella B, allegata alla legge di stabilità, reca un significativo accantonamento relativo alla stabilizzazione dei lavoratori LSU nella città di Napoli;

il disegno di legge di bilancio conferma il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito alla detassazione dei salari di produttività, si rileva che l'intervento, lungamente atteso, risulta sottodimensionato rispetto all'obiettivo di rilanciare il sistema produttivo del nostro Paese. Le risorse stanziate, non legate tuttavia a riforme di sistema, soprattutto sotto il profilo fiscale, non appaiono sufficienti a garantire il rilancio competitivo delle imprese. Si invita pertanto la Commissione di merito a prevedere ulteriori misure che permettano di rafforzare gli stanziamenti previsti.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti i cosiddetti "salvaguardati", si sottolinea che le deroghe introdotte affrontano positivamente la problematica, senza tuttavia risolverla del tutto. Si auspica pertanto un incremento degli stanziamenti già disposti che consenta di estendere la salvaguardia a tutti i lavoratori venutisi a trovare in conseguenza della riforma previdenziale introdotta dal cd. decreto SalvaItalia senza alcuna forma di reddito né di ammortizzatore sociale e senza poter accedere al trattamento pensionistico.

In materia di ammortizzatori sociali, si fa presente che una rigida introduzione dell'ASpI sta determinando un consistente calo del dato occupazionale, che rischia di causare una condizione di lacerazione sociale assai insidiosa. Si segnala perciò l'opportunità di garantire un passaggio graduale al nuovo regime ASpI, attraverso un sistema di deroghe mirate alla legge n. 92 del 2012 che tuttavia ne lascino intatto il meccanismo complessivo. Inoltre, si segnala che, stando alle previsioni relative all'andamento della crisi occupazionale, le risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali in deroga, pari ad 800 milioni di euro per l'anno 2013, risultano appena sufficienti per coprire le necessità del primo quadrimestre e andrebbero dunque rimpinguate; ciò anche con riferimento ad alcune vicende di particolare emergenza occupazionale e sociale, come quelle derivanti dalla situazione dello stabilimento ILVA di Taranto.

Si invita altresì la Commissione di merito ad intervenire sul tema delle ricongiunzioni onerose, considerati gli importi che alcuni lavoratori dovrebbero corrispondere per armonizzare la propria posizione previdenziale e gli evidenti inaccettabili profili di iniquità ai loro danni.

Infine, nell'esprimere apprezzamento per l'avvenuta ricostituzione del Fondo per le non autosufficienze, si sottolinea l'esigenza di una maggiore attenzione agli interventi in tema di politiche sociali e per la famiglia. In particolare, si coglie l'occasione per auspicare che in questa sede possa essere data soluzione alla necessità di un adeguato riconoscimento e sostegno ai lavoratori che assistono congiunti gravemente disabili.


 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 3584 E 3584-BIS, TABELLE 4 E 4-BIS) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

 

L'11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e la relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 4 e 4-bis, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

considerato che:

il disegno di legge di stabilità interviene concretamente su alcuni aspetti afferenti alla competitività delle imprese, sulla salvaguardia di alcune categorie di lavoratori, sugli ammortizzatori sociali e sul Fondo per le non autosufficienze;

la tabella B, allegata alla legge di stabilità, reca un significativo accantonamento relativo alla stabilizzazione dei lavoratori LSU nella città di Napoli;

il disegno di legge di bilancio conferma il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito alla detassazione dei salari di produttività, si invita la Commissione di merito a focalizzare ulteriormente gli stanziamenti previsti.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti i cosiddetti "salvaguardati", si sottolinea che le deroghe introdotte affrontano positivamente la problematica, senza tuttavia risolverla del tutto. Si auspica pertanto un incremento degli stanziamenti già disposti che consenta di estendere la salvaguardia a tutti i lavoratori venutisi a trovare in conseguenza della riforma previdenziale introdotta dal cd. decreto SalvaItalia e in relazione ai processi di ristrutturazione aziendale che li hanno coinvolti, senza alcuna forma di reddito né di ammortizzatore sociale e senza poter accedere al trattamento pensionistico.

In materia di ammortizzatori sociali, si segnala che un'introduzione dell'ASpI, in questa fase di crisi produttiva, potrebbe determinare condizioni di squilibrio e di impatto sociale preoccupanti. Pertanto si raccomanda di attuare in maniera puntuale il monitoraggio relativo agli effetti dell'introduzione dei nuovi istituti, così come previsto dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, e di valutare in sede di applicazione la possibilità di introdurre elementi di modulazione della nuova disciplina, senza alterarne l'impianto complessivo.

Si invita altresì la Commissione di merito ad intervenire sul tema delle ricongiunzioni onerose, considerati gli importi che alcuni lavoratori dovrebbero corrispondere per armonizzare la propria posizione previdenziale e gli evidenti inaccettabili profili di iniquità ai loro danni.

Con riferimento alla nuova disciplina dell'IVA applicabile ad alcune prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali, si invita la Commissione di merito a rimuovere ogni disposizione che determini un più oneroso regime fiscale per tali cooperative, anche oltre il 31 dicembre 2013.

Infine, nell'esprimere apprezzamento per l'avvenuta ricostituzione del Fondo per le non autosufficienze, si sottolinea l'esigenza di una maggiore attenzione agli interventi in tema di politiche sociali e per la famiglia. In particolare, si coglie l'occasione per auspicare che in questa sede possa essere data soluzione alla necessità di un adeguato riconoscimento e sostegno ai lavoratori che assistono congiunti gravemente disabili, in coerenza con le unanimi conclusioni sul punto espresse dalla Commissione lavoro, in sede di esame dei disegni di legge n. 2206 e congiunti.


 

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLA SENATRICE CARLINO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 3584 E 3584-BIS, TABELLE 4 E 4-BIS) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

 

 

La Commissione 11a del Senato,

esaminati, per le parti di competenza, i disegni di legge AS 3584 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» e AS 3585 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015»;

premesso che:

gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un miglioramento di 1,9 miliardi di euro nel 2013 e 340 milioni nel 2014 rispetto al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Gli stessi interventi determinano invece una riduzione del saldo di bilancio dello Stato per circa 6 miliardi nel 2015, soprattutto per effetto delle maggiori risorse stanziate per il finanziamento degli interventi in conto capitale co-finanziati dall'Unione europea. Sul risparmio pubblico, le misure del disegno di legge di stabilità determinano un miglioramento in ciascuno degli anni di previsione rispettivamente di 1,6 miliardi, 1,3 miliardi e 1,9 miliardi di euro nel 2013, 2014 e 2015;

con riferimento alle entrate tributarie, le disposizioni introdotte comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un minore gettito nel 2013 di circa 754 milioni di euro mentre, nel biennio successivo, gli effetti finanziari sono di segno positivo e ammontano a 1.439 e a 2.204 milioni di euro rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Per le altre entrate, gli effetti delle misure approvate dalla Camera dei Deputati generano un incremento di 554 milioni di euro nel 2013 e di circa 512 milioni di euro in ciascuno degli anni 2014 e 2015. Complessivamente, gli effetti finanziari apportati dal disegno di legge di stabilità 2013 comportano una variazione negativa delle entrate finali nel 2013, pari a circa 200 milioni di euro, e una variazione positiva nel biennio successivo, pari a 1.951 milioni di euro e a 2.716 milioni di euro, rispettivamente nel 2014 e nel 2015;

considerato che:

il comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e, successivamente, il comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno stabilito una deroga all’applicazione della nuova normativa in materia pensionistica a favore di alcune categorie di lavoratori e il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012 ha determinato in 65000 il numero dei soggetti interessati dalla concessione della deroga di cui alle citate disposizioni;

successivamente l'articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ha stabilito che, ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti;

i commi da 16 a 22 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012 e 5 ottobre 2012, estendono l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze del trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 ad alcune categorie di lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011;

secondo i calcoli della Ragioneria generale dello Stato, le citate disposizioni di cui ai commi da 16 a 22 dell'articolo 2 del provvedimento in esame dovrebbero comprendere circa 10000 ulteriori soggetti;

secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, sarebbero circa 390.000 i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto in ragione di accordi di incentivo all'esodo i quali non avendo raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento ed avendo esaurito il periodo di fruizione dell'incentivo economico sono privi di qualunque tipo di reddito;

alla luce anche di quanto stabilito dai citati commi 16-22 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, i soggetti a vario titolo beneficiari della normativa in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze del trattamento pensionistico vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 comprenderebbero dunque ad oggi solo 130.000 soggetti;

valutato che:

in base ai citati commi da 16 a 22 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, le disposizioni più favorevoli in materia di requisiti e decorrenza del trattamento pensionistico si applicano:

a)         ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in mobilità in deroga, in base ad accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a condizione che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria o in deroga e comunque in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

La salvaguardia viene estesa, quindi, agli accordi non governativi e ai lavoratori in mobilità in deroga, anche se i numeri dei lavoratori derogati appaiono veramente irrisori. Anche la data del 30 settembre appare incongrua e ingiustificata;

b)        autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 4 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, perfezionino la decorrenza del trattamento pensionistico entro la data del 6 dicembre 2014 e che, in caso di svolgimento di attività lavorativa, successiva alla data del 4 dicembre 2011, non abbiano svolto un lavoro subordinato a tempo indeterminato ed abbiano percepito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7500 euro.

E' evidente che si tratta di un lieve miglioramento rispetto all'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari prevista dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° giugno e del 5 ottobre 2012. Il riferimento allo svolgimento di attività lavorativa successiva alla data del 4 dicembre 2011 potrebbe però escludere dalla salvaguardia coloro che sono stati autorizzati anche anni prima di tale data e che successivamente hanno lavorato. La norma appare non chiara poiché avrebbe dovuto salvaguardare tutti i prosecutori volontari prevedendo per tutti la possibilità di svolgere attività lavorativa successivamente all'autorizzazione. Inoltre, anche coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato potrebbero poi essere stati successivamente licenziati, magari dopo pochi mesi ed anche il limite di reddito annuo lordo individuato appare troppo basso. Sarebbe più opportuno, quindi, inserire un indicazione generale riferita a qualsiasi attività lavorativa ed indicare un reddito più elevato, escludendo esplicitamente dalla salvaguardia solo coloro che successivamente all'autorizzazione hanno trovato un'occupazione stabile e che a tutt'oggi continuano a lavorare.

c)         lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali, anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del c.p.c. o accordi collettivi di incentivo all'esodo a condizione che gli accordi stessi siano stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2011, la cessazione dell'attività lavorativa sia avvenuta entro il 30 giugno 2012, il perfezionamento della decorrenza della pensione avvenga entro il 6 dicembre 2014 e che in caso di svolgimento di attività lavorativa, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, non abbiano svolto un lavoro subordinato a tempo indeterminato ed abbiano percepito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7500 euro.

La data di cessazione dal lavoro entro il 30 giugno 2012 appare troppo restrittiva, tagliando fuori dalle deroghe moltissime lavoratrici e lavoratori, fermo restando le problematiche relative alla possibilità di aver svolto attività lavorativa successivamente all'esodo di cui alla lettera b);

d)        lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 erano collocati in mobilità ordinaria e che alla medesima data erano anche autorizzati alla prosecuzione volontaria a condizione che perfezionino il diritto alla decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2014.

La norma ancorché finalizzata a tutelare i lavoratori in mobilità, i quali non raggiungono il diritto a pensione durante il periodo di percezione della mobilità stessa e che possono versare i contributi volontari solo al termine del periodo di fruizione dell'indennità, non risolve assolutamente la questione, visti i comportamenti delle sedi territoriali INPS che, nonostante le esplicite e chiare indicazioni della Direzione generale di cui alla circolare n. 50 del 2008, hanno in moltissimi casi continuato a negare l'autorizzazione ai versamenti volontari ai lavoratori in mobilità o hanno consigliato loro di presentare la domanda di autorizzazione al termine della mobilità, visto che comunque non potevano pagare subito e che il periodo di mobilità è coperto da contribuzione figurativa. Per tutelare i lavoratori che si trovano in questa condizione sarebbe necessario inserire un riferimento alla maturazione del diritto a pensione entro due anni dalla fine della mobilità;

a livello generale, sarebbe auspicabile inserire tra le categorie salvaguardate almeno i lavoratori che sono stati licenziati entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell’attività dell’impresa, purché privi di occupazione, che non siano stati autorizzati al versamento di contributi volontari e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro 24 mesi a partire dal 31 dicembre 2011;

la attuale formulazione delle disposizioni citate, non fa altro che ricalcare quanto contenuto nei precedenti provvedimenti in materia, ed esse appaiono dunque come l'ennesima soluzione parziale, un compromesso al ribasso, che mira a salvaguardare solo una parte di tutti coloro che sono stati maggiormente colpiti dalla riforma delle pensioni e non introduce un sistema transitorio, che possa tutelare tutti i soggetti interessati, e non offrono ancora una volta soluzione al problema di quanti già ora si trovano o si troveranno entro il 2014 privi di stipendio e sono stati privati del diritto di andare in pensione con le regole vigenti al momento della loro uscita dal mondo del lavoro;

formula rapporto contrario.