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Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 355 del 23/10/2012

 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)

 

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2012

355ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

GIULIANO 

 

            Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.                                                                                          

 

 

            La seduta inizia alle ore 15,30.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3181) TREU ed altri.  -  Interventi a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

 

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la senatrice Sbarbati ha annunciato la presentazione di un disegno di legge in materia attinente. Non essendo ancora giunta l'assegnazione di tale nuovo provvedimento, dispone il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge n. 3181.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

(3400) TOFANI ed altri.  -  Norme per favorire il miglioramento della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

 

Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, comunica che l'11 ottobre scorso la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sulla valutazione degli oneri del provvedimento.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(3233) Deputato MOFFA ed altri.  -  Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati 

(2429) LANNUTTI ed altri.  -  Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)  

 

            Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 luglio scorso.

 

     Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 17 aprile scorso la Commissione aveva convenuto di adottare il disegno di legge n. 3233, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per la prosecuzione dell'esame. La successiva approvazione della legge n. 92 del 2012, di riforma del mercato del lavoro, rende però necessario un adeguamento del testo alle modifiche normative così intervenute. Tali tematiche sono state approfondite da un Comitato ristretto, all'esito del quale egli ha proceduto alla redazione di un testo unificato dei disegni di legge (pubblicato in allegato al resoconto), di cui oggi propone l'adozione.

 

            Presente il prescritto numero dei senatori, la Commissione delibera l'adozione del testo unificato predisposto dal relatore.

 

         Il PRESIDENTE (PdL), relatore, nel richiamare l'urgente necessità di procedere, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, che andranno ovviamente riferiti al testo unificato testé adottato, entro le ore 18 del prossimo giovedì 25 ottobre.

 

            La Commissione conviene.

 

         Il senatore PASSONI (PD) auspica che l'apposizione di un termine così ristretto consenta di licenziare il nuovo testo già nella seduta di martedì 30 ottobre prossimo, onde consentirne la tempestiva trasmissione alla Camera dei deputati.

 

         Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, nel ribadire l'urgenza di provvedere nella materia, si impegna a sollecitare la rapida espressione dei prescritti pareri da parte della 1a e della 5° Commissione permanente.

 

           

            Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(3510) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012, approvato dalla Camera dei deputati 

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2012  

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 3510. Parere alla 14a Commissione per i Doc. LXXXVII-bis, n. 2 e LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio) 

 

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento del Senato, sia il disegno di legge n. 3510 sia le Relazioni sono assegnati per l'esame generale in sede referente alla 14a Commissione permanente e, per l'esame delle parti di relativa competenza, alle Commissioni competenti per materia. L'esame del disegno di legge da parte delle Commissioni si conclude con l'approvazione di una relazione. Contemporaneamente, deve concludersi anche l'esame delle Relazioni con l'espressione di due pareri.

Propone, quindi, che l'esame dei provvedimenti in titolo proceda congiuntamente, fermo restando che esso darà comunque luogo ad esiti separati, con l'approvazione di distinti atti.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

 

La relatrice SPADONI URBANI (PdL) illustra congiuntamente il disegno di legge n. 3510ed i documenti collegati, che rappresentano lo strumento normativo annuale volto ad assicurare il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. La procedura sarà molto probabilmente l'ultima del suo genere, in conseguenza della prossima approvazione del disegno di legge  n. 2646, recante nuove norme sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La relatrice non ritiene che né nell'articolato né negli allegati nel disegnolegge, che elencano le direttive comunitarie di cui si propone l'attuazione nell'ordinamento interno,siano contenute disposizionidi interesse per la Commissione; rileva tuttavia che al 31 dicembre 2011 risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 136 procedure d'infrazione, di cui 10 riguardano materie di competenza del Ministero del lavoro (7 relative alla violazione della normativa comunitaria e 3 concernenti casi di mancato recepimento). Il documento, peraltro, non contiene specifiche indicazioni circa il merito delle procedure di infrazione né sugli argomenti oggetto della mancata trasposizione.

Passando, poi, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,  ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto dell'attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. In particolare, la Relazione mette in risalto l'attiva partecipazione dell'Italia al processo di valutazione dell'applicazione della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali al fine di verificare la necessità di modificare il testo vigente per facilitare la mobilità dei professionisti; la nuova proposta di modifica della Direttiva dovrebbe ottenere il consenso degli Stati membri entro il 2012.

Tra gli interventi a favore delle politiche per l'occupazione, la Relazione contempla una serie di progetti avviati a livello europeo con il contributo dell'Italia: la Rete europea dei Public Employment Services (PES), per la definizione delle strategie d'azione comuni sul mercato del lavoro; la Rete EURES Italia, dove si realizzano programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale per la mobilità geografica volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; le politiche per la programmazione e la gestione della formazione e del lavoro, con specifici temi di interesse quali l'adattabilità delle imprese, l'occupabilità dei lavoratori, anche con la revisione dell'apprendistato, lo sviluppo del capitale umano, la connessione tra politiche del lavoro attive passive e la parità di genere, le pari opportunità e la dimensione transnazionale; il Network EX-OFFENDERS (programma triennale 2009-2012, articolato in 3 aree di attività: prison portal europeo, gruppo di lavoro europeo sulla valutazione, eventi tematici); il Gender Mainstreaming, rete transnazionale per lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone prassi per migliorare l'accesso delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita e lavoro; la «Rete per il lavoro», promossa dal Governo italiano per valorizzare i risultati conseguiti con lo scambio tra Stati membri sulle diverse strategie nazionali anticrisi.

Nella Relazione programmatica, che analizza gli sviluppi in atto nel processo di integrazione europea e gli orientamenti e le priorità che il Governo si propone di perseguire in relazione a tali sviluppi, gli aspetti di competenza della Commissione sono ravvisabili al capitolo 6, "Occupazione e politiche sociali". Il Governo italiano segue gli avanzamenti delle iniziative del "pacchetto occupazione", rientrante nella Strategia Europa 2020, che concernono la revisione della direttiva in materia di orario di lavoro, riguardante la disciplina dei turni di guardia e riposi compensativi, la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, i contratti multipli, la revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori, la proposta di direttiva per le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, la revisione di alcune direttive in materia di diritto del lavoro che escludono i lavoratori marittimi dal loro ambito di applicazione e la proposta di modifica del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Inoltre, il Governo italiano partecipa attivamente alla Rete PES, che mette in collegamento tutti i servizi per l'impiego degli Stati membri, al fine di definire strategie comuni in materia di mercato del lavoro, e alla rete EURES. Da ultimo, con riferimento al Fondo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), che favorisce il processo di reinserimento dei lavoratori in esubero a seguito dei mutamenti economici globali, l'Italia ha proposto che, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, siano individuate risorse soprattutto a sostegno del settore agricolo, gravemente penalizzato in questi ultimi anni.

Tanto premesso, la relatrice si riserva di avanzare le proprie proposte di relazione e di parere al termine del dibattito.

 

         La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) domanda un approfondimento specifico con riferimento alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia in materie di competenza del Ministero del lavoro.

 

         La relatrice SPADONI URBANI (PdL) si impegna a fornire tali indicazioni nella prossima seduta.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16,10.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE 

NN. 3233, 2429

NT1

IL RELATORE

Equo compenso nel settore giornalistico

 

Art. 1.

(Finalità, definizioni e ambito applicativo)

    1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

 

    2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

 

Art. 2.

(Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico)

    1. È istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».

  

    2. La Commissione è istituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;

f) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).

    3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione di cui al comma 1, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:

a) definisce il compenso equo dei giornalisti iscritti all'Albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con i quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.

 

    4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.

 

    5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

 

Art. 3

(Accesso ai contributi in favore dell'editoria)

    1. Al decorrere dal 1° Gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore ad un anno comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.

 

    2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione del compenso equo è nullo.

 

Art. 4

(Relazione annua)

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.

 

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

    1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.