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Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 342 del 31/07/2012

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426

 

La 11a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile,  allo scopo di fornire un sostegno al sistema produttivo del Paese;

valutato il dettato dell'articolo 46-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che contiene modifiche alla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro in tema di prestazioni lavorative rese da soggetti titolari di partite IVA, termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato, ambito di applicazione dell'istituto accessorio e durata dell'indennità di mobilità nella fase transitoria fino all'entrata a regime dell'ASpI;           

preso atto delle forme di credito d'imposta in favore di aziende che assumano a tempo indeterminato lavoratori con profili altamente qualificati, previste all'articolo 24,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 24-bis, al comma 1, si invitano le Commissioni di merito a valutare la congruità delle misure di limitazione previste dal comma in esame, inerenti i dati personali, la riservatezza e la materia lavoristica, di cui al successivo comma 7. In merito al comma 3, è opportuno chiarire se, ai sensi del precedente comma 1, l'esclusione riguardi solo le aziende che trasferiscano all'estero un call center con almeno venti dipendenti.

In merito all'articolo 46-bis, al comma 1, lettera a), si segnala che il richiamo a: «I termini ridotti di cui al primo periodo» va inteso come riferito invece al secondo periodo, poiché è solo nel secondo periodo della nuova formulazione dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 368 del 2001, così come modificata dalla legge  n. 92 del 2012, che sono previsti i termini ridotti degli intervalli tra un contratto ed un altro.

Sempre alla lettera a), si segnala che il richiamo all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 368, riguardante la definizione di stagionalità va inteso come riferito al comma 4-ter del medesimoarticolo 5.

In merito al comma 1, lettera h), del medesimo articolo, si invitano le Commissioni di merito a specificare quale normativa si applichi nel periodo precedente l'emanazione del decreto ministeriale.

Con riferimento alla lettera f) del medesimo comma 1, in tema di disciplina sulla durata dell'indennità una tantum nella fase transitoria di passaggio da quest'ultimo istituto al nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI), si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di abbreviare detto periodo transitorio, al fine di salvaguardare i giovani titolari di contratto a progetto e, a livello generale, tutti i lavoratori con rapporti di lavoro discontinui.

Quanto alla lettera i), si invitano le Commissioni di merito ad individuare le risorse necessarie per dare soluzione alle situazioni di transizione che stanno riguardando migliaia di lavoratori coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, anche attraverso l'allargamento della platea dei soggetti beneficiari della norma, di cui all'articolo 22 del decreto legge n. 95 del 2012.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo 46-bis, in tema di disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda, di cui sia accertato lo stato di crisi, si segnala che l'applicazione della disposizione non deve in alcun modo determinare una violazione degli obblighi comunitari in materia di salvaguardia dei lavoratori soggetti a tale trasferimento.

Infine, si coglie l'occasione per suggerire alle Commissioni di merito di valutare l'introduzione di meccanismi di promozione della produttività, anche attraverso forme di rimodulazione degli incentivi fiscali ai meccanismi contrattualmente definiti di gain-sharing, nonché il rafforzamento dei relativi benefici, nei casi di accordi sindacali funzionali a riforme organizzative e prestative in grado di generare miglioramenti specifici e mirati di efficienza e profittabilità.


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426

 

La 11a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile,  allo scopo di fornire un sostegno al sistema produttivo del Paese;

preso atto del dettato dell'articolo 46-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che contiene modifiche alla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro in tema di prestazioni lavorative rese da soggetti titolari di partite IVA, termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato, ambito di applicazione dell'istituto accessorio e durata dell'indennità di mobilità nella fase transitoria fino all'entrata a regime dell'ASpI;           

esaminate le forme di credito d'imposta in favore di aziende che assumano a tempo indeterminato lavoratori con profili altamente qualificati, previste all'articolo 24,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 24-bis, al comma 1, si invitano le Commissioni di merito a valutare la congruità delle misure di limitazione previste dal comma in esame, inerenti i dati personali, la riservatezza e la materia lavoristica, di cui al successivo comma 7. In merito al comma 3, è opportuno chiarire se, ai sensi del precedente comma 1, l'esclusione riguardi solo le aziende che trasferiscano all'estero un call center con almeno venti dipendenti.

In merito all'articolo 46-bis, al comma 1, lettera a), si segnala che il richiamo a: «I termini ridotti di cui al primo periodo» va inteso come riferito invece al secondo periodo, poiché è solo nel secondo periodo della nuova formulazione dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 368 del 2001, così come modificata dalla legge  n. 92 del 2012, che sono previsti i termini ridotti degli intervalli tra un contratto ed un altro.

Sempre alla lettera a), si segnala che il richiamo all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 368, riguardante la definizione di stagionalità va inteso come riferito al comma 4-ter del medesimoarticolo 5.

Trattandosi pertanto di meri errori formali, si invitano le Commissioni di merito a suggerire al Governo l'emanazione di un provvedimento interpretativo, al fine di sanare le criticità evidenziate.

In merito al comma 1, lettera h), del medesimo articolo, si invitano le Commissioni di merito a specificare quale normativa si applichi nel periodo precedente l'emanazione del decreto ministeriale.

Con riferimento alla lettera f) del medesimo comma 1, in tema di disciplina sulla durata dell'indennità una tantum nella fase transitoria di passaggio da quest'ultimo istituto al nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI), si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di abbreviare detto periodo transitorio, al fine di salvaguardare i giovani titolari di contratto a progetto e, a livello generale, tutti i lavoratori con rapporti di lavoro discontinui.

Quanto alla lettera i), si invitano le Commissioni di merito ad individuare le risorse necessarie per dare soluzione alle situazioni di transizione che stanno riguardando migliaia di lavoratori coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, anche attraverso l'allargamento della platea dei soggetti beneficiari della norma, di cui all'articolo 22 del decreto legge n. 95 del 2012.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo 46-bis, in tema di disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda, di cui sia accertato lo stato di crisi, si segnala che l'applicazione della disposizione non deve in alcun modo determinare una violazione degli obblighi comunitari in materia di salvaguardia dei lavoratori soggetti a tale trasferimento.

Infine, si coglie l'occasione per suggerire alle Commissioni di merito di valutare l'introduzione di meccanismi di promozione della produttività, anche attraverso forme di rimodulazione degli incentivi fiscali ai meccanismi contrattualmente definiti di gain-sharing, nonché il rafforzamento dei relativi benefici, nei casi di accordi sindacali funzionali a riforme organizzative e prestative in grado di generare miglioramenti specifici e mirati di efficienza e profittabilità.