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Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 338 del 18/07/2012

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3402

 

La 11a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

considerato che il provvedimento, adottato in primo luogo per fronteggiare l'emergenza conseguente a tale drammatico evento, persegue anche l'obiettivo di avviare, nelle zone colpite, la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale;

osservato come il testo configuri uno sforzo concreto per porre le condizioni per una ripresa delle attività nei territori regionali coinvolti, attraverso la previsione di misure quali la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, la sospensione dell'IMU e degli oneri fiscali e contributivi, il sostegno al credito per far riprendere l'economia, la tutela dei lavoratori e delle imprese, l'allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, la definizione delle prime risorse per la ricostruzione, l'affidamento alle regioni e ai comuni della gestione delle risorse medesime, il conferimento ai presidenti delle regioni interessate di importanti poteri di intervento in base alle necessità e la semplificazione di alcune procedure;

constatato che le modifiche introdotte alla Camera dei deputati hanno riguardato, apportando miglioramenti ad aspetti fondamentali per la ricostruzione e per la tutela della continuità produttiva ed occupazionale nelle zone colpite, in particolare, nelle materie di competenza della Commissione, agli articoli 3, 7, 8 e 10;

apprezzate le norme di più diretto interesse della Commissione, in materia di sostegno e concessione di agevolazioni in favore delle imprese delle predette zone e di erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici;

apprezzate altresì le soluzioni individuate all’articolo 3, commi 8, 8-bis e 10, in materia di sicurezza degli edifici ed interventi di adeguamento sismico, salvo la necessità di chiarire alcuni aspetti di dettaglio tecnico-procedurale;

preso atto che si è riunito di recente il «tavolo» regionale di confronto tra soggetti istituzionali e territoriali e parti sociali al fine di definire la gestione operativa del protocollo per gli interventi straordinari relativi agli ammortizzatori sociali nelle zone coinvolte;

sottolineato che in quella sede sono emerse varie problematiche aziendali ed occupazionali, che richiederebbero  modifiche ed integrazioni ulteriori del testo, riguardanti la previsione di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle imprese, l'estensione della sospensione degli adempimenti fiscali, tributari e contributivi e l'ampliamento delle deroghe al patto di stabilità per le spese sostenute da comuni province e regioni, finalizzate a fronteggiare i danni del sisma;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

All'articolo 8, si pone l'esigenza di estendere la sospensione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali, fino al 31 dicembre 2013, verificando altresì la praticabilità di un'analoga proroga per gli adempimenti fiscali.

All'articolo 12, considerato che nell'area colpita dal sisma sono insediate punte di eccellenza dell'industria italiana a livello internazionale, si segnala l'esigenza di introdurre – anche per un periodo temporalmente circoscritto – un credito d'imposta per le nuove assunzioni ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, nonché forme di agevolazioni contributive in vista degli investimenti che si renderanno necessari.

All'articolo 15, comma 1, si sottolinea l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni tese a estendere l'ambito di applicazione delle misure di sostegno al reddito, prevedendo in particolare la possibilità di concessione, in deroga alla normativa vigente, di periodi di cassa integrazione guadagni – se necessario, anche per periodi brevi – in favore delle aziende operanti nelle aree colpite dall'evento sismico. Conseguentemente si segnala l'esigenza di prevedere, al medesimo comma, la copertura degli ammortizzatori sociali anche in favore dei lavoratori avventizi dell'agricoltura e degli stagionali, non in possesso dei cosiddetti «requisiti soggettivi».

All'articolo 15, comma 2, si reputa necessario adeguare i requisiti per l'accesso all'indennità una tantum prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge dalla legge n. 2 del 2009, in favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori parasubordinati, adeguando la previsione alle disposizioni recentemente introdotte all’articolo 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012 in materia di riforma del mercato del lavoro.

All'articolo 15, comma 3, si suggerisce altresì di inserire una clausola che renda possibile utilizzare interamente il limite di spesa ivi previsto (70 milioni di euro), consentendo in particolare che – laddove lo stanziamento fissato per lo strumento indennitario non sia integralmente esaurito con tutte le domande accolte – sia possibile impiegare immediatamente le eventuali risorse residue per il finanziamento degli altri strumenti definiti dal decreto-legge in esame (e viceversa).

Si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di individuare forme dirette a sostenere i cittadini e le imprese con agevolazioni fiscali e contributive per la ricostruzione e ristrutturazione degli insediamenti industriali e delle abitazioni.

Con l'occasione, si segnala, infine, alla Commissione di merito l'opportunità di esplicitare, all’articolo 3, comma 10, che nelle valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi i parametri di accelerazione spettrale previsti dal medesimo comma si applicano con riferimento alla classe d’uso applicata, cosi come definita dalle Norme tecniche costruttive di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008. Inoltre, con riferimento all'articolo 7, al fine di sostenere il notevole incremento di lavoro tecnico e amministrativo a livello locale, si fa presente la necessità di ampliare la deroga al patto di stabilità per le spese per il personale, finanziate con risorse proprie, che vengono sostenute da comuni, province e regioni, per fronteggiare i danni del sisma.