EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3350
Art. 1
Al comma 01, sostituire le parole: «entro cinquantacinque mesi» con le seguenti: «entro sessantasette mesi».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,» con le seguenti: «Fino al 15 dicembre 2013,».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2012".
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 4, dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2012".
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2012".
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria";
b) all'articolo 37:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano esclusi dal capo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali";
2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da consulente esperto dallo stesso incaricato";
c) all'articolo 52, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali e dei lavoratori autonomi;";
d) all'articolo 73, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa consultazione delle parti sociali"».