POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2012
211ª Seduta
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 13,35.
IN SEDE REFERENTE
(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati
- e petizione n. 1421 ad esso attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 maggio 2012.
La PRESIDENTE, non risultando più alcun senatore che richieda di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale congiunta.
Fa, quindi, presente che, essendo scaduto, alle ore 17 del 5 giugno, il termine fissato per la presentazione degli emendamenti relativi al solo articolo 25 dell'Atto Senato n. 3129, occorre procedere alla declaratoria di ammissibilità che, come convenuto, concernerà l'insieme di tutte le proposte modificative presentate.
Allo stato, peraltro, risultano altresì pervenuti alla Commissione un emendamento del senatore Nessa, relatore, 12.11, e la versione ulteriore degli emendamenti 6.4 (testo 2) e 11.0.1 (testo 2), nonché due nuovi ordini del giorno (nn. 24 e 25) presentati dal senatore Filippi.
Comunica, inoltre, che gli emendamenti 13.0.7, 18.0.3, 18.0.4, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.6 e 26.0.1 sono stati ritirati dai proponenti e trasformati in relativi ordini del giorno.
Sulla base dei criteri che reggono il particolare regime di ammissibilità che si applica alle proposte emendative riferite al disegno di legge comunitaria, già ribaditi nella precedente seduta e di nuovo convenuti in seno alla Commissione, dichiara, conseguentemente, inammissibili i seguenti emendamenti: 5.0.1, 8.10, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 12.10, 13.0.5, 13.0.6, 14.0.3, 15.0.1, 15.0.2, 16.1, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 18.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.5, 22.0.1, 22.0.2, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 25.0.5, 25.0.9, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.9, 27.0.10, 27.0.11, 27.0.12, 27.0.13, 27.0.14, 27.0.15, 27.0.16, 27.0.17, 27.0.18, 27.0.19 e 27.0.20.
La Commissione prende atto.
La PRESIDENTE, avverte che gli emendamenti ammissibili saranno trasmessi alle Commissioni 1ª e 5ª affinché esprimano, come di consueto, le loro valutazioni di pertinenza.
Propone, quindi, di determinare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti nella giornata di martedì 12 giugno, alle ore 12.
La Commissione conviene.
La PRESIDENTE, infine, informa che è stata inoltrata la relazione sul disegno di legge in titolo approntata dalla Commissione Giustizia.
Il senatore DI GIOVAN PAOLO(PD), relatore, nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che, nella sua veste istituzionale di relatore, non ha ritenuto di presentare alcun emendamento riferito all'articolo 14 del provvedimento, tiene a denunciare la spiacevole situazione di polemiche che, da alcuni mesi, è stato costretto a subire a causa della vicenda legata alla sperimentazione animale, situazione di cui, purtroppo, determinate responsabilità sono da rinvenire anche all'interno dello stesso Senato.
Avuto riguardo alla declaratoria di ammissibilità degli emendamenti, testé svolta dalla Presidente, egli apprezza il fatto che ci si sia attenuti a principi rigorosi, soprattutto nella prospettiva della rimodulazione in corso della legge ordinamentale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (legge n. 11 del 2005), che prevede, come è noto, una duplicazione degli strumenti di attuazione della normativa comunitaria, predisponendo, in particolare, una legge di delegazione europea, improntata al recepimento celere e circoscritto delle direttive e delle sentenze UE, ed una legge europea, maggiormente vocata alla modifica della pregressa legislazione nazionale di trasposizione degli atti comunitari.
Il senatore NESSA(PdL), relatore, svolge un breve intervento di condivisione delle argomentazioni addotte dal collega.
Anche alla PRESIDENTE preme rilevare di non aver elaborato alcuna proposta emendativa in merito al citato articolo 14.
In proposito, inoltre, auspica vivamente che cessino le sterili polemiche alimentate strumentalmente sull'applicazione della direttiva 2010/63/UE.
Circa la questione dell'ammissibilità degli emendamenti, sottolinea che i criteri utilizzati in tale operazione di vaglio risultano essere i medesimi impiegati in occasione dell'esame di qualsivoglia legge comunitaria annuale.
Peraltro, come segnalato dal senatore Di Giovan Paolo, la riforma in cantiere della legge n. 11 del 2005 dischiude, effettivamente, la possibilità di inserire, nella futura legge europea, determinate materie di recepimento che, secondo la legislazione vigente, non possono essere incluse nello strumento ordinario della legge comunitaria.
La Presidente, quindi, raccogliendo una indicazione della senatrice Marinaro, propone di procedere all'illustrazione delle proposte emendative allo scadere del termine di presentazione dei subemendamenti.
Così è stabilito dalla Commissione.
Il senatore PEGORER(PD) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 12.5 e 12.9 .
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA XLVII RIUNIONE COSAC TENUTASI A COPENHAGEN DAL 22 AL 24 APRILE 2012
La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della XLVII Riunione della COSAC (Conferenza degli Organismi specializzati negli Affari Comunitari), tenutasi a Copenaghen il 22, 23 e 24 aprile 2012, cui ha preso parte, in rappresentanza della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, insieme al senatore Fantetti e alla senatrice Marinaro. La Camera dei deputati ha partecipato, attraverso l'omologa Commissione, con gli onorevoli Formichella, Consiglio e Farinone.
Dopo l'apertura dei lavori da parte del Presidente del Parlamento danese, Mogens Lykketoft, e della Presidente della relativa Commissione per gli affari europei, Eva Kjer Hansen, i membri della COSAC hanno preso atto del 17º Rapporto semestrale, illustrato dal membro permanente del Segretariato COSAC, Libby Kurien.
Successivamente, è intervenuto il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, il quale si è soffermato sull'opportunità di creare un mercato unico digitale, quale presupposto, insieme ad una effettiva applicazione della "direttiva servizi", per una tangibile crescita economica su scala continentale.
Tra gli altri, si sono rivolti al Presidente Barroso l'onorevole Consiglio ed il senatore Fantetti, il quale ha messo l'accento sulle contraddizioni della politica doganale comune, che consente anche un ingresso irregolare di merci provenienti da paesi extra-comunitari. In sede di replica, il massimo esponente dell'Esecutivo UE ha sottolineato l'esigenza di promuovere ulteriori sforzi al fine di convincere tali Stati, in particolare quelli dell'Asia, ad aprire maggiormente i loro mercati.
Ha, quindi, preso la parola il Primo ministro della Danimarca, Helle Thorning-Schmidt, la quale, dopo aver presentato i punti salienti della Presidenza di turno del proprio Paese, ha risposto ai quesiti dei parlamentari, tra cui quelli posti dall'onorevole Formichella e dalla senatrice Marinaro, la quale ha chiesto lumi su eventuali progetti miranti alla creazione di lavoro nel settore dei servizi fiananziari.
Durante la Riunione plenaria, i partecipanti hanno avuto modo di ascoltare l'intervento del Commissario per il mercato interno ed i servizi, Michel Barnier, il quale ha evidenziato come il mercato interno rappresenti il principale strumento, anche se non l'unico, per imboccare effettivamente il cammino della crescita economica. Nel suo ambito, poi, il mercato dei servizi contribuisce a formare il 70 per cento del PIL dell'Unione europea, creato, come è noto, da 22 milioni di imprese per 500 milioni di consumatori. Il dibattito che è seguito alla comunicazione del Commissario Barnier ha registrato anche il coinvolgimento dell'onorevole Farinone.
I delegati COSAC hanno, inoltre, avuto l'opportunità di sentire gli interventi del Commissario per l'ambiente, Janez Potočnik, cui ha rivolto una domanda l'onorevole Farinone, e del Commissario per l'Agenda digitale, Neelie Kroes, cui ha rivolto una domanda l'onorevole Formichella.
Al termine dei lavori, l'assise parlamentare ha adottato, come di consueto, i testi del Contributo delle Conclusioni della XLVII COSAC.
La seduta termina alle ore 13,50.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DDL
N. 3129
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»
premesso:
che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'Unione europea, ha denunciato la situazione allarmante concernente in particolare il sovraffollamento delle carceri, l'aumento della popolazione carceraria, l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti, l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio, i detenuti con disturbi mentali e psicologici e i numerosi casi di decesso e suicidio;
che tale situazione di degrado, oltre a costituire una violazione degli obblighi in materia di diritti dell'uomo contenuti nel Trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e nei numerosi strumenti internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, costituisce anche un ostacolo nello sviluppo dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione e può in particolare possono "pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE", che deve invece "basarsi sul rispetto delle regole nel campo dei diritti fondamentali e sul necessario ravvicinamento dei diritti degli indagati e degli imputati nonché dei diritti procedurali in materia penale";
considerato:
che a tale proposito è utile fare leva sulla figura del "ombudsman" (difensore civico), presente in 22 Paesi dell'Unione europea, e in Italia previsto a livello regionale con la denominazione di "garante dei diritti dei detenuti",
impegna il Governo:
ad adoperarsi perché ai garanti per i diritti dei detenuti si applichino le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, agli articoli 102, 103, 104, 200, comma 1, 391-bis, 391-ter, 391-quater, 391-sexies, 391-septies, 430 e 681 del codice di procedura penale, all'articolo 37, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, e all'articolo 598, primo comma, del codice penale;
e, in particolare, a prevedere che:
le dichiarazioni e le informazioni acquisite dal garante ai sensi degli articoli 391-bis, 391-quater e 391-sexies del codice penale possano essere presentate al pubblico ministero e acquisite al fascicolo del pubblico ministero;
il garante possa chiedere, in qualsiasi momento, di essere sentito dal pubblico ministero, per riferire su specifici atti di indagine o su notizie e circostanze di cui egli è a conoscenza in ragione del suo ufficio;
al garante si applichi l'articolo 18-ter, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di corrispondenza con il detenuto;
il garante abbia il diritto, a richiesta, di prendere visione ed estrarre copia di atti processuali depositati, cui i difensori hanno accesso, e possa partecipare personalmente, o a mezzo di sostituto, agli atti di indagine cui hanno diritto di assistere i difensori;
il garante possa costituirsi autonomamente parte civile nei procedimenti penali che riguardano la tutela dei diritti dei detenuti;
il garante, in qualsiasi momento, abbia diritto di accesso, unitamente ai suoi collaboratori, nelle strutture penitenziarie, nelle sezioni e nelle celle, nonché nelle abitazioni, nel caso di custodia domiciliare o in comunità, e che analogo diritto sia esteso ai dipendenti dell'ufficio del garante da questi specificamente delegati, nell'ambito delle loro funzioni.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»
premesso:
che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'Unione europea, ha denunciato la situazione allarmante concernente in particolare il sovraffollamento delle carceri, l'aumento della popolazione carceraria, l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti, l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio, i detenuti con disturbi mentali e psicologici e i numerosi casi di decesso e suicidio;
che tale situazione di degrado, oltre a costituire una violazione degli obblighi in materia di diritti dell'uomo contenuti nel Trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e nei numerosi strumenti internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, costituisce anche un ostacolo nello sviluppo dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione e può in particolare possono "pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE", che deve invece "basarsi sul rispetto delle regole nel campo dei diritti fondamentali e sul necessario ravvicinamento dei diritti degli indagati e degli imputati nonché dei diritti procedurali in materia penale";
considerato a tale proposito utile fare leva sull'affidamento dei detenuti ai servizi sociali,
impegna il Governo:
ad adoperarsi affinché:
tra le pene principali stabilite all'articolo 17 del codice penale per i delitti, sia prevista anche quella dell'affidamento ai servizi sociali;
nella classificazione delle pene principali, di cui all'articolo 18 del codice penale, sia prevista anche la denominazione di "pene alternative alla detenzione", tra le quali l'affidamento ai servizi sociali;
dopo l'articolo 23 del codice penale sia inserita una disciplina dell'affidamento ai servizi sociali, del seguente tenore:
1. La pena dell'affidamento ai servizi sociali si estende dai cinque giorni ai tre anni ed è scontata al di fuori degli istituti penitenziari.
2. La pena dell'affidamento ai servizi sociali deve essere inflitta dal giudice per tutti i reati che prevedano una pena detentiva fino ad un massimo di tre anni.
3. Nella sentenza di condanna all'affidamento ai servizi sociali il giudice stabilisce le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
4. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento il condannato non soggiorni in uno o più Comuni, o soggiorni in un Comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
5. Il giudice stabilisce altresì che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
6. Alla pena dell'affidamento ai servizi sociali si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
FLERES, CASTIGLIONE, ALBERTO FILIPPI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»
premesso:
che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'Unione europea, ha denunciato la situazione allarmante concernente in particolare il sovraffollamento delle carceri, l'aumento della popolazione carceraria, l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti, l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio, i detenuti con disturbi mentali e psicologici e i numerosi casi di decesso e suicidio;
che tale situazione di degrado, oltre a costituire una violazione degli obblighi in materia di diritti dell'uomo contenuti nel Trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e nei numerosi strumenti internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, costituisce anche un ostacolo nello sviluppo dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione e può in particolare possono "pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE", che deve invece "basarsi sul rispetto delle regole nel campo dei diritti fondamentali e sul necessario ravvicinamento dei diritti degli indagati e degli imputati nonché dei diritti procedurali in materia penale";
considerato a tale proposito utile riconsiderare la disciplina relativa alla riduzione della pena, al fine di renderla maggiormente rispondente all'effettiva opera di rieducazione del detenuto e al contempo di renderla maggiormente efficace come misura di attenuazione dell'eccessivo affollamento del sistema carcerario,
impegna il Governo:
ad adoperarsi affinché:
la riduzione della pena prevista dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, sia aumentata da quarantacinque a sessanta giorni per ogni semestre di pena scontata;
sia al contempo previsto che la valutazione della positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle varie opportunità trattamentali o lavorative, di studio e di lettura organizzate dalla Direzione del carcere, nonché del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e con la comunità esterna, sia formulata dal gruppo di osservazione previsto nell'ambito del programma individualizzato di trattamento, di cui all'articolo 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230, superando così la formulazione di cui al comma 2 dell'articolo 103 del medesimo decreto.
FLERES, CASTIGLIONE, ALBERTO FILIPPI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»
premesso:
che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'Unione europea, ha denunciato la situazione allarmante concernente in particolare il sovraffollamento delle carceri, l'aumento della popolazione carceraria, l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti, l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio, i detenuti con disturbi mentali e psicologici e i numerosi casi di decesso e suicidio;
che tale situazione di degrado, oltre a costituire una violazione degli obblighi in materia di diritti dell'uomo contenuti nel Trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e nei numerosi strumenti internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, costituisce anche un ostacolo nello sviluppo dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione e può in particolare possono "pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE", che deve invece "basarsi sul rispetto delle regole nel campo dei diritti fondamentali e sul necessario ravvicinamento dei diritti degli indagati e degli imputati nonché dei diritti procedurali in materia penale";
considerato a tale proposito utile fare leva sulla figura del "ombudsman" (difensore civico), presente in 22 Paesi dell'Unione europea e in Italia previsto a livello regionale con la denominazione di "garante dei diritti dei detenuti",
impegna il Governo:
ad adoperarsi perché sia prevista, a livello nazionale, una disciplina del garante dei diritti dei detenuti, in base alla quale:
1. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti dei detenuti, ove istituito da regioni o enti locali:
a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze ed ai reclami che sono ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni;
c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;
e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
f) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio italiano, intervenendo anche a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari;
g) vigila affinché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera f) e dei loro familiari, per quanto di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;
h) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;
i) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;
l) esprime parere sui piani predisposti dal Governo destinati ai detenuti o ex detenuti.
2. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente.
FLERES, CASTIGLIONE, ALBERTO FILIPPI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»
considerato che:
la Costituzione, all'articolo 13, quarto comma, stabilendo che «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà», sancisce il carattere penalmente rilevante della tortura;
che l'Italia, sebbene abbia ratificato con legge 3 novembre 1988, n. 498, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1984, non prevede nel proprio ordinamento giuridico la specifica fattispecie penale della tortura;
impegna il Governo:
ad adoperarsi affinché sia introdotto, nel codice penale, al libro II, titolo XII, capo III, sezione III concernente i delitti contro la libertà morale, la previsione e la disciplina della fattispecie della tortura, del seguente tenore:
1. È punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.
La pena è aumentata di un terzo, sia nel minimo che nel massimo, se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
La pena è aumentata del cinquanta per cento, sia nel minimo che nel massimo, se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte della persona torturata".
2. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»
premesso:
che la legge 3 febbraio 2011, n. 4, reca disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati;
che tale legge stabilisce all'articolo 4 l'obbligo di riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea,
impegna il Governo:
ad adoperarsi perché sia reso obbligatorio riportare in appositi elenchi da tenere esposti nei bar, nei ristoranti e, in generale, nei locali in cui si consumano prodotti alimentari e bevande, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti lavorati o adoperati per la preparazione di alimenti e bevande presso l'esercizio;
ad adottare le misure necessarie perché i proprietari o i gestori di bar, ristoranti o altri locali di ristorazione di cui all'articolo 1 che acquistano prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta possano disporre di un marchio per contraddistinguere tali prodotti.
FLERES, CENTARO, FERRARA, CARRARA, POLI BORTONE, SAIA, ALBERTO FILIPPI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»
premesso che l'attuale normativa diretta ad agevolare la produzione di energia da fonti rinnovabili, rappresentata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, prevede un maggior incentivo per gli impianti fotovoltaici installati su edifici, rispetto agli altri, ove per edificio si intende "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici";
considerato che tale definizione contempla 8 possibili destinazioni d'uso, quali edifici residenziali, per attività d'ufficio, ospedalieri, per attività ricreative, associative o di culto, per attività commerciali, per attività sportive, per attività scolastiche, e per attività industriali, artigianali o comunque produttive,
impegna il Governo:
ad adoperarsi perché, nel rispetto della tutela del settore agroalimentare, sia prevista un'estensione della categoria degli impianti installati su edifici, nei seguenti termini:
1. In ambito residenziale, ove le superfici di copertura degli immobili singoli o condominiali non siano sufficienti ad ospitare gli impianti per la produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico al servizio delle unità residenziali presenti nel fabbricato o nel condominio, i detti impianti possono essere collocati anche al di sopra di pergole o tettoie, anche indivise, che siano pertinenze od al servizio delle unità residenziali, nel rispetto dei diritti di terzi.
2. Gli impianti collocati secondo le disposizioni di cui al comma 1 sono equiparati, sia tecnicamente che per la quantificazione dell'incentivo, a quelli su edificio.
3. Gli impianti fotovoltaici realizzati in ambito agricolo, siano essi collocati su serre, tettoie, pensiline o pergole, aventi una potenza massima di 1,00mW, siano essi collocati diversamente da quelli prima specificati, ad esclusione di quelli a concentrazione, con potenza non superiore a 200,00 kW, in qualsiasi regime detti impianti operino, se proposti e realizzati su iniziativa d'imprese agricole o di persone fisiche e giuridiche svolgenti prevalente attività agricola ed aventi diritti reali sul suolo agricolo, sono classificati piccoli impianti e sono equiparati sia tecnicamente sia per la quantificazione dell'incentivo a quelli su edificio. Gli impianti collocati sulle coperture delle serre possono occupare l'intera superficie delle coperture stesse.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai tetti degli opifici industriali, alle pergole o tettoie di pertinenza di detti opifici quando si provvede alla contestuale rimozione di coperture realizzate in eternit o altri materiali inquinanti.
5. Gli impianti di cui ai commi precedenti, equiparati tecnicamente a quelli su edificio, godono di quanto per essi previsto dalla normativa vigente in termini di tariffazione, incentivi, benefici e premi. Qualora venga alterata o modificata la destinazione d'uso delle serre, gli impianti su di esse realizzati perdono il diritto di beneficiare degli incentivi previsti ed erogati dal GSE (Gestore dei servizi energetici).
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, MOLINARI, ALBERTO FILIPPI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»,
premesso che:
con il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, in Italia sono state introdotte, con un ritardo di due anni, le norme in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ai sensi della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
il "considerando 11" della direttiva 2006/43/CE recita, tra l'altro, che "Qualora ad una cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della presente direttiva, o ad un ente analogo, di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, sia richiesto o consentito, in base alla normativa nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, un terzo obiettivo, ragionevole e informato non giungerebbe alla conclusione che il rapporto di partecipazione compromette l'indipendenza dei revisori legali, a condizione che, quando l'ente di revisione effettua la revisione legale di uno dei suoi soci, venga applicato il principio d'indipendenza ai revisori che effettuano la revisione e alle persone che potrebbero essere in grado di influenzare la revisione legale dei conti";
il succitato decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 non ha tenuto conto di quanto prescritto nel "considerando 11" della direttiva 2006/43/CE;
in Austria e in Germania la direttiva 2006/43/CE e in particolare il "considerando 11" già da anni sono stati attuati, e tutte le associazioni di rappresentanza sono autorizzate ad effettuare, attraverso i propri revisori, la revisione legale presso le loro cooperative associate;
considerato che:
l'art. 4 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol riconosce alla Regione la potestà legislativa, tra l'altro, in materia di "sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative";
in virtù di detta competenza la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha emanato la Legge Regionale n. 5/2008 ed il Regolamento Attuativo n. 11/2008, contenenti disposizioni speciali, anche in materia di revisione legale, applicabili alle sole cooperative della regione;
la suddetta legge regionale è in perfetta sintonia con quanto riportato nel "considerando 11" della direttiva 2006/43/CE;
la mancata attuazione del "considerando 11" della Direttiva 2006/43/CE pone evidenti problemi di coordinamento tra il D. Lgs. 39/2010 e la normativa in tema di revisione legale vigente nel Trentino-Alto Adige/Südtirol in cui il fenomeno federativo è estremamente diffuso;
il mancato coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale è stato rilevato anche nell'Ordine del Giorno n. 9/4059-AR/35, accolto dal Governo in data 26 luglio 2011, mediante il quale la Camera ha impegnato il Governo "a interpretare il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nel senso che sia applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno competenza esclusiva in materia di vigilanza cooperativa, solo compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione";
il coordinamento sopra segnalato risulta ancor più necessario alla luce delle disposizioni contenute nella Proposta diregolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sui requisiti specifici relativialla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (COM(2011) 779 definitivo e SEC(2011) 1384 definitivo). L'art. 38, par. 5, della bozza in questione, ribadisce le peculiarità del fenomeno cooperativo, prevedendo in particolare che "Qualora a una cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2006/43/CE, o a un ente analogo, di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, sia richiesto o consentito, in base alla normativa nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, può decidere che alcune disposizioni previste dal presente regolamento non si applichino alla revisione legale di tale ente, a condizione che il revisore legale che svolge la revisione legale e le persone che potrebbero essere in posizione tale da influenzare la revisione legale rispettino i principi di indipendenza di cui al capo I del presente regolamento".
impegna il Governo a:
dare completa attuazione alla Direttiva 2006/43/CE, tenendo debitamente conto delle indicazioni contenute nell'Ordine del Giorno n. 9/4059-AR/35 nonchè nella Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;
adoperarsi affinchè sia assicurato che il decreto si applichi alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno competenza esclusiva in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, solo compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione;
esplicitare nell'ambito del D. Lgs. 39/2010 la sussistenza della normativa vigente nel Trentino-Alto Adige/Südtirol ed i rapporti intercorrenti tra essa e la normativa nazionale.
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, ALBERTO FILIPPI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»
premesso:
che l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), contribuisce allo sviluppo delle diversità culturali e linguistiche;
e che, ai sensi dell'articolo 167 del TFUE, l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali,
impegna il Governo:
ad adoperarsi perché sia assicurato che qualsiasi prodotto commercializzato o comunque reso disponibile al consumatore finale nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, possa riportare, in attuazione dell'articolo 99 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le indicazioni, le avvertenze o le informazioni comunque denominate sul contenuto e sull'utilizzo dello stesso alternativamente in lingua italiana o tedesca o in entrambe le lingue.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»
premesso:
qualsiasi direttiva UE vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288.3 TFUE);
qualsiasi direttiva UE non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto, dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all'iniziativa normativa di ogni stato cui è diretta, sebbene la libertà non sia assoluta in quanto ogni membro deve garantire l'effetto voluto dall'Unione Europea;
l'articolo 14 del provvedimento in esame (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) sostiene che ai fini dell'attuazione della suddetta direttiva il Governo è tenuto a seguire determinati criteri come quello di formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
l'articolo 4 della direttiva2010/63/UE "Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento" sostiene che gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura,
impegna il Governo:
rendere tassativamente obbligatoria, ogniqualvolta sia possibile, la sostituzione della sperimentazione animale con un metodo ed una strategia scientificamente soddisfacente senza uso di animali vivi, secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»
premesso:
il decreto legislativo n. 116 del 1992 prevede che i progetti di sperimentazione su animali vengano comunicati al Ministero della salute in regime di autocertificazione.
il sistema delle autocertificazioni non è controllato dal Ministero della salute se non dopo che il progetto è iniziato o già terminato senza poter esprimere valutazioni od osservazioni.
tale sistema non rende trasparente e chiaro l'utilizzo dei fondi destinati ai vari progetti;
le sperimentazioni animali e gli stabulari delle università assorbono numerose risorse provenienti dall'erario, senza che sia garantita la trasparenza per il contribuente;
sia la detenzione degli animali da laboratorio che l'allevamento di animali geneticamente modificati sono finanziati perlopiù mediante fondi pubblici, considerando l'impiego del personale di laboratorio, l'utilizzazione delle relative infrastrutture, la detenzione degli animali da laboratorio e le altri restanti e numerose spese;
in questo momento di grave crisi economica, che ha colpito anche il nostro Paese, i singoli cittadini sono chiamati a fare grandi sacrifici per il risanamento della finanza pubblica;
secondo un sondaggio Eurispes l'86,3% degli italiani, più di 4 connazionali su 5, è contrario alla vivisezione;
impegna il Governo:
rendere trasparenti le modalità di autorizzazione dei progetti di sperimentazione animale allo scopo di non utilizzare fondi pubblici per esperimenti su animali, considerando la totale contrarietà della maggioranza della popolazione italiana.
Art. 1
Il Governo
All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
direttiva 2012/4/UE, della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (scadenza 4 aprile 2012);
Art. 6
FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, MAZZUCONI, MONACO
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti
«8-bis. La misura dei diritti speciali di prelievo in materia CITES, di cui al Regolamento CE 338/97 e successive modificazioni, istituiti con la legge 7 febbraio 1992, n, 150, e successive modificazioni ed integrazioni, è adeguata ogni tre anni. In sede di prima applicazione, i predetti diritti speciali sono adeguati alla media praticata dagli Stati membri dell'Unione europea, tenuto conto delle disposizioni recate dall'articolo 8-quinquies, comma 2, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, anche ai fini del mantenimento degli esemplari vivi confiscati ai sensi della medesima normativa.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: ''le spese di mantenimento sono poste a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca'', sono inserite le seguenti: ''e sono determinate dal giudice sulla base di una tabella di riferimento, aggiornata periodicamente, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i ministri della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. I relativi proventi sono gestiti secondo le modalità di cui al successivo articolo 8-quinquies, comma 2.».
Art. 7
Il Governo
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
«a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (VE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili».
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole: «delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005» sono aggiunte le seguenti: «e del regolamento (VE) n. 995/2010».
Art. 11
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente
«Art. 11-bis.
(Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2011/92/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione n. 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 5, comma 1, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
g) progetto preliminare: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere nonché altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, i cui elaborati tecnici e progettuali vengono predisposti in conformità all'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere nonché altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformità all'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
2) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
9. Per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, in maniera documentata e sulla base di tutti i criteri indicati nell'allegato V, soglie e/o criteri ai fini dell'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20, ovvero un incremento o un decremento delle soglie nella misura massima del trenta per cento ove presenti. Con riferimento agli stessi progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, in maniera documentata e sulla base di tutti i criteri indicati nell'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.
3) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, l'informazione che il progetto è sottoposto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale con indicazione dei relativi riferimenti normativi di cui al presente decreto e, se del caso, che è applicabile l'articolo 32 del presente decreto, in materia di consultazioni transfrontaliere ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nonché una breve descrizione del progetto stesso e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, con indicazione anche degli orari e delle modalità di consultazione degli stessi atti, ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
4) nell'Allegato II alla Parte Seconda:
4.1) il punto 10, terzo trattino, è sostituito dal seguente:
– costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;
4.2) al punto 3, dopo il sesto trattino, è aggiunto il seguente:
– al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nei punti precedenti).
4.3) il punto 17 è sostituito dal seguente:
17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
5) L'Allegato IV alla Parte Seconda è sostituito dal seguente:
Allegato IV
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
1. Agricoltura
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva;
b) progetti di forestazione iniziale; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo;
c) impianti per l'allevamento intensivo di animali (progetti non compresi nell'allegato III);
d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre;
e) piscicoltura intensiva;
f) progetti di ricomposizione fondiaria;
g) recupero di suoli dal mare per una superficie inferiore ai 200 ettari.
2. Industria energetica e estrattiva
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva inferiore ai 150 MW;
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda (progetti non compresi nell'allegato II);
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (progetti non compresi negli allegati II e III);
f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;
g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;
n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;
n-bis) impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
o) trivellazioni in profondità e, in particolare, trivellazioni geotermiche, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo;
p) stoccaggio in superficie di combustibili fossili e di gas naturale (progetti non compresi nell'allegato II);
q) stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei (progetti non compresi negli allegati II e III).
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua;
c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
– laminazione a caldo;
– forgiatura con magli;
– applicazione di strati protettivi di metallo fuso;
d) fonderie di metalli ferrosi;
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia);
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; impianti di costruzione di materiale ferroviario e rotabile;
i) imbutitura di fondo con esplosivi;
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali;
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro;
p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento); impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte);
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
d) impianti per la produzione di birra o malto;
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi;
f) impianti di macellazione di animali e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato III);
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
7. Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; parcheggi di uso pubblico;
c) piste da sci nonché impianti meccanici di risalita, funivie e strutture connesse;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse o di acque sotterranee, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee (progetti non compresi nell'allegato III);
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzione di strade in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
m) acquedotti a lunga distanza;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi negli allegati II e III);
p) aeroporti;
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, (progetti non compresi nell'allegato III), (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, (progetti non compresi nell'allegato III) (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (progetti non compresi nell'allegato III), mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (progetti non compresi nell'allegato III), (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi (progetti non compresi nell'allegato III), (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque (progetti non compresi nell'allegato III);
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica (progetti non compresi negli allegati II e III);
z.a) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (progetti non compresi nell'allegato III);
z.c) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO 2 ai fini dello stoccaggio geologico (progetti non compresi nell'allegato II).
8. Altri progetti
a) Villaggi turistici, centri residenziali turistici e complessi alberghieri, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici (progetti non compresi negli allegati II e III);
h) recupero di suoli dal mare (progetti non compresi nell'allegato III);
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi;
n) depositi di fanghi, compresi quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente;
r) parchi tematici;
s) progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche (progetti non compresi nell'allegato III);
t) opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi (progetti non compresi nell'allegato III);
u) impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato III);
v) progetti di cui all'Allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
v.i) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III).»
Art. 12
NESSA, RELATORE
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) inclusione del settore dei lavori pubblici, in attuazione del considerando n. 11 della direttiva 2011/7/UE, in virtù del quale "la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile".»
Art. 25
DELLA MONICA, MARINARO, BIANCO, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, FONTANA, GALPERTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PEGORER, SANNA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VITALI
Sopprimere l'articolo.
DELLA MONICA, MARINARO, BIANCO, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, FONTANA, GALPERTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PEGORER, SANNA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VITALI
Stralciare l'articolo.
DELLA MONICA, MARINARO, BIANCO, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, FONTANA, GALPERTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PEGORER, SANNA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. — (Norme in materia di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea in attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea). — 1. Lo Stato è responsabile per i danni ingiusti arrecati ai singoli, quando un organo giurisdizionale di ultimo grado vìola manifestamente il diritto dell'Unione europea, sempre che la norma violata attribuisca diritti ai singoli e sussista un nesso causale diretto tra la violazione manifesta e il danno subìto dall'interessato. In tal caso quest'ultimo può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoni ali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2. La responsabilità dello Stato prevista dal comma 1 sussiste anche quando ad una norma di diritto sostanziale o procedurale dell'Unione europea è data in modo inescusabile una applicazione manifestamente erronea.
3. Al fine di valutare se vi sia stata violazione del diritto dell'Unione europea ai sensi del presente articolo, occorre tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia e, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, dell'ignoranza manifesta della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia, della mancata osservanza da parte dell'organo giurisdizionale dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. — (Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117). — 1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro questo per ottenere il risarcimento dei danni patrimoni ali e anche di quelli non patrimoni ali che derivino da privazione della libertà personale. L'azione civile per il risarcimento del danno è regolato dalle norme vigenti in materia. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto.
2. Costituisce sempre colpa grave la violazione manifesta del diritto. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto comunitario, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234, terzo comma, CE, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Salvi i casi previsti dai commi precedenti, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";
b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
c) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"1. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, per i magistrati ordinari, o il titolare dell'azione disciplinare, negli altri casi, devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente del risarcimento deve fare, al procuratore generale o al titolare dell'azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro della Giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione"».
L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. — (Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117). — 1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) l'articolo 3 è abrogato;
c) all'articolo 4:
1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "L'azione di risarcimento si esercita contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'azione di risarcimento può essere esercitata solo quando il procedimento in cui si è avuto il comportamento, l'atto o il provvedimento giudiziale dannoso è definitivamente concluso";
3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
d) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;
e) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Lo Stato, dopo aver provveduto a rimborsare il danneggiato, è tenuto all'azione di rivalsa nei confronti del magistrato danneggiante per il rimborso dell'intero onere sostenuto";
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
f) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"2. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti"».
L'articolo 25 è così sostituito:
«I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono sostituiti dai seguenti:
"1. La sentenza di condanna pronunciata nei confronti dello Stato è comunicata al Procuratore generale della Corte dei conti affinché promuova l'azione di rivalsa nei termini previsti dall'articolo 7 innanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti.
2. Il Procuratore generale della Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento in ordine alle comunicazioni pervenute ai sensi del comma 1, alle procedure conseguentemente avviate e alloro esito"».
L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
Dopo l'articolo 4 della legge 13 aprile 1988 , n. 117, è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 4-bis. — (Rinvio pregiudiziale) – 1. Quando l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2 è relativa alla violazione del diritto comunitario o alla mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il giudice adito, a pena. di nullità della decisione, rinvia pregiudizialmente la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 267.».
BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, CENTARO, ALLEGRINI, GALLONE, FLERES
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. — (Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117). — 1. Dopo l'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis.
(Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea)
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di una violazione del diritto dell'Unione europea imputabile ad una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno.
2. La responsabilità speciale di cui al precedente comma è subordinata alle condizioni seguenti:
a) la norma violata è preordinata a conferire diritti ai singoli;
b) la violazione è grave e manifesta;
c) esiste un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dai soggetti lesi.
3. Ai fini della qualificazione della violazione come grave e manifesta dovrà, in particolare, tenersi conto del grado di chiarezza e precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o ignorabilità dell'errore di diritto, della posizione eventualmente adottata da un'istituzione dell'Unione europea, dell'aver ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia, dell'inosservanza da parte deIl'organo giurisdizionale di ultimo grado dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. L'attività di interpretazione delle nonne di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non esclude la responsabilità se ricorrono le condizioni dì cui ai commi precedenti";
2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato;
3. L'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. – (Litisconsorzio necessario). – 1. L'azione di risarcimento deve essere promossa, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile, anche nei confronti del magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio.
2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa. Non fa stato nel procedimento disciplinare.".
4. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni" e le parole: "stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5," sono soppresse.
5. Al comma 3 dell'articolo 8 le parole: "una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "una somma pari ai due terzi di una annualità dello stipendio"».
Il Governo
Al comma 1, apportate le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per diniego di giustizia ovvero per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario, posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivano da privazione della libertà personale."»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 2 è soppresso»;
sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 3, lettera a), le parole da: "la grave violazione" a: "negligenza inescusabile" sono sostituite dalle seguenti: "la violazione manifesta della legge e del diritto comunitario"»;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto comunitario si tiene conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabile negligenza nell'errore e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tenere conto della violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".»;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni"; e la parola: "esercita" è sostituita dalle seguenti: "deve esercitare"»;
1-ter. All'articolo: 8, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «pari al terzo» sono sostituite dalle seguenti: «pari alla metà»;
b) al terzo periodo, la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «terzo».
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Responsabilità dello Stato per attività giudizi aria del magistrato"»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 2, prima delle parole: «Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie» sono aggiunte le parole: «Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis,»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la grave e manifesta violazione della legge e del diritto comunitario determinata da negligenza inescusabile»;
d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«d-bis. Ai fini della determinazione della grave e manifesta violazione della legge e del diritto comunitario, ai sensi del comma 3, lettera a), deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti i principali elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, facendo riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tenere conto della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudizi aIe ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»«;
e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis) I termini previsti dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché tutti i termini processuali sono ridotti, per le cause di risarcimento di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, della metà. Il presidente del collegio può prorogarli fino al termine originario con decreto motivato e solo per eccezionali motivi. La riduzione dei termini non si applica ai termini di comunicazione del procedimento al magistrato, previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117.»;
«1-ter) All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento, di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa.";
«1-quater) All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"3. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso".».
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:
1. al primo periodo sopprimere le parole: «in violazione manifesta del diritto o» e le parole: «e contro il soggetto riconosciuto colpevole»;
2. sopprimere il secondo periodo;
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Salvi i casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove."»;
c) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. In ogni caso lo Stato è tenuto al risarcimento dei danni cagionati ai singoli da una violazione manifesta del diritto comunitario derivante dal contenuto di una decisione di ultima istanza.
3-ter. Ai fini della determinazione dei casi di violazione manifesta del diritto comunitario ai sensi del comma 3-bis, deve essere valutato se il giudice ha tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia con particolare riferimento anche al grado di chiarezza e di precisione delle norme violate, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o l'inescusabilità dell'errore di diritto. Si deve altresì tener conto se il giudice non ha osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se ha ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea."».
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:
1. al primo periodo sopprimere le parole: «in violazione manifesta del diritto o» e le parole: «e contro il soggetto riconosciuto colpevole»;
2. sopprimere il secondo periodo;
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 2 è abrogato»;
c) dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 3 , dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) la violazione manifesta del diritto determinata da negligenza inescusabile.»;
d) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 3, lettera d-bis), deve essere valutato anche il grado di chiarezza e di precisione delle norme violate. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto, in particolare, se non è stato osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se è stata manifestamente ignorata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".».
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:
1. al primo periodo sopprimere le parole: «in violazione manifesta del diritto o» e le parole: «e contro il soggetto riconosciuto colpevole»;
2. sopprimere il secondo periodo;
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 2 è abrogato»;
c) dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
"d-bis.) l'interpretazione di norme giuridiche che, anche tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale, non trova alcuna giustificazione sul piano logico giuridico o configura un grossolano e ingiustificato travisamento del fatto o della prova."»;
d) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma 3, lettera d-bis), deve essere valutato anche il grado di chiarezza e di precisione delle norme violate. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto, in particolare, se non è stato osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se è stata manifestamente ignorata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea"».
Art. 27
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art 27-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2011 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella medesima decisione quadro, dai principi e criteri direttivi generali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f), g), della presente legge e dei princìpi e criteri direttivi di di seguito specificati, realizzando se necessario il coordinamento con le disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro I, titolo VI del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere, su sua richiesta e nel rispetto del segreto investigativo, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali ad essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona sottoposta ad indagini;
b) prevedere che, nei casi di cui alla lettera a), nella fase delle indagini preliminari il pubblico ministero possa non rilasciare le informazioni richieste qualora ciò possa pregiudicare la prosecuzione delle indagini;
c) introdurre nel libro V, titoli II e III del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso sul territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare, denuncia o querele davanti elle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità della denuncia e della querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano;
d) Introdurre nel libro V, titoli II, e III del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso sul territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle competenti autorità nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge, 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'Interno e con gli altri Ministri interessati.
3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo adottato ai sensi del citato comma 1.
5. Il Governo, quando non intende conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza di nuovo parere».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio – allegato XIV relativamente alle norme di commercializzazione per le carni di pollame, nonché delle disposizioni nazionali di applicazione)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non istituisce i registri previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali applicative in materia di controlli sul tenore di acqua delle carni di pollame, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non annota giornalmente i risultati delle verifiche effettuate o tiene in modo irregolare i registri previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali applicative in materia di controlli sul tenore di acqua delle carni di pollame, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, detiene, espone per la vendita, mette in vendita, vende, consegna o commercializza in qualsiasi altro modo carcasse di pollame o tagli di carne di pollame con tenore d'acqua superiore ai limiti previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali senza ottemperare al disposto di cui all'articolo 16, paragrafo 6 del reg. (CE) n. 543/2008 e successive modifiche ovvero prive delle diciture di cui all'allegato X del Reg. (CE) n. 543/2008 e successive modifiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 0,50 euro a 3,00 euro per chilogrammo di prodotto; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 1.000,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in relazione alla documentazione commerciale di accompagnamento, all'etichettatura, alla presentazione e pubblicità, commercializza carne di pollame in violazione delle disposizioni sulle indicazioni e sui requisiti supplementari stabiliti dagli articoli 3 e 5 del reg. (CE) n. 543/2008 e successive modifiche e dalle norme nazionali applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600,00 euro a 3.500,00 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esposizione per la vendita o nella messa in vendita nel commercio al minuto, non provvede a separare le carni di pollame a seconda del tipo e del sistema di congelazione o di surgelazione alle quali sono state sottoposte, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi preconfezionati, qualora la violazione riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della medesima violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
8. La legge 4 luglio 1985, n. 343, è abrogata».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale, a seguito dell'apertura del caso EU Pilot 2066/11/MARK, in tema di prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)
1. All'articolo 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è abrogato».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
Art. 27-bis.
(Modifica al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali)
1. All'articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 le parole: «nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti», sono soppresse.
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di Organismo per l'Albo delle persone fisiche consulenti finanziarie)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, il comma 14-bis è sostituito dai seguenti commi:
"14-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'organismo per la tenuta dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.
14-ter. Con regolamento la Consob stabilisce:
a) le modalità di prima formazione dell'albo e le relative forme di pubblicità;
b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'albo e di cancellazione;
c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo;
d) la data di inizio di operatività dell'albo.
14-quater. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-bis, comma 5, e 18-ter, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
14-quinquies. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:
a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;
b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
c) l'espletamento di ogni altra attività funzionale alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.
14-sexies. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma 14-quinquies sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica".
2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis, comma 6, lettera b), dopo le parole: "vigila sul rispetto delle disposizioni", sono inserite le seguenti: "del regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 1) e delle disposizioni".
b) all'articolo 18-bis, comma 6, lettera c), le parole: "delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d)'', sono sostituite dalle parole: "delle disposizioni di cui al regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 1), delle disposizioni di cui al comma 7, lettere c), d), e) e g) e in caso di mancata cooperazione con l'organismo nello svolgimento delle attività di cui alle lettere e) ed f) del presente comma'';
c) all'articolo 18-bis, comma 7, lettera b), dopo le parole "alla iscrizione'' sono aggiunte le seguenti: "ed alla cancellazione''.
d) al comma 1 dell'articolo 18-ter, dopo le parole: "sentite la Banca d'Italia e la Consob'', sono inserite le seguenti parole: "ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-bis''.
e) al comma 3 dell'articolo 18-ter, dopo le parole: "si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8'', sono aggiunte le seguenti parole: "9, 11 e 11''.
3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prima dell'avvio di ciascun periodo di commercializzazione e tenuto conto della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dispone la eventuale procedura di revoca delle quote individuali con decadenza del produttore dalla titolarità del quantitativo non utilizzato"».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Delega al Governo per il riassetto, delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un o più decreti legislativi recanti norme per il riassetto, delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005 e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari europei, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della giustizia e gli altri Ministri interessati, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effetti normativi o che siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materia, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa di importo non inferiore a 500,00 e non superiore a 150.000,00 euro, in modo da accentuare l'efficacia dissuasiva e la funzione deterrente della sanzione;
e) individuazione di misure di coordinamento tra le diverse autorità competenti per l'effettuazione dei controlli ufficiali concernenti la sicurezza alimentare e dei mangimi, anche al fine di adempiere agli obblighi di informazione e collaborazione derivanti dalla normativa europea;
f) razionalizzazione e coordinamento delle attività degli organi di vigilanza e controllo nell'attuazione del Piano integrato di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004, individuando, per detto Piano, il Ministero della salute quale punto di contatto con gli organi europei;
g) individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi;
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalla presente disposizione ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Norme di delega sulla procedura concorsuale in materia
di crediti marittimi)
1. In attuazione della legge 23 dicembre 2009, n. 201, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, come modificata dal Protocollo adottato a Londra il 2 maggio 1996.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata, nell'ambito della disciplina delle procedure concorsuali vigenti nell'ordinamento italiano, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire la par condicio dei creditori, il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;
b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere portuali, ai bacini ed alle vie navigabili sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo 6;
c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;
d) disporre l'applicazione della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;
e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:
1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;
2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;
3) il contenuto della sentenza di apertura;
4) la formazione e verifica dello stato passivo;
5) la disciplina delle opposizioni;
6) la distribuzione del fondo;
f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare)
1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 sono così sostituiti:
"1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 sono autorizzati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalle aziende sanitarie locali.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 avviene previa verifica in loco:
a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;
b) della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti".
3. L'autorizzazione viene sospesa o revocata quando vengono meno i presupposti di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità, può effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
2. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 è così sostituito:
"6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli stabilimenti autorizzati con l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della salute provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul portale del Ministero".
3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 sono soppresse le parole: "per il rilascio dell'autorizzazione o"».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifica dell'articolo 19, comma 5, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera)
1. All'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, il comma 5 è sostituito con il seguente:
"L'iscrizione è disposta con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Mi.P.A.A.F., sentito il parere di apposita commissione nominata con provvedimento amministrativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, costituita nel modo seguente:
Direttore Generale delle politiche competitive del mondo rurale del MiP.A.A.F. con funzione di Presidente;
Dirigente dell'Ufficio sementi e biotecnologie del Mi.P.A.A.F.;
Un funzionario dell'Ufficio sementi e biotecnologie del MiP.A.A.F.;
Tre esperti regionali, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
Due esperti designati dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
Un docente universitario scelto tra esperti nella materia del miglioramento genetico;
Tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni professionali Agricole;
Un rappresentante dei costitutori di novità vegetali;
Due rappresentanti delle associazioni sementiere;
Le funzioni di segretario sono ricoperte dal funzionario del Mi.P.A.A.F.
la commissione potrà essere integrata ove necessario, da esperti delle specie di coltura trattate.
È prevista anche la nomina dei membri supplenti, fatta eccezione per i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito, senza corresponsione di emolumenti, ed al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Rafforzamento delle misure di controllo in materia di
sicurezza alimentare)
1. I laboratori che eseguono analisi su campioni prelevati nell'ambito sia dei sistemi di autocontrollo adottati dagli operatori dei settori alimentare e dei mangimi, sia dei sistemi di controllo della qualità degli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalle Regioni e Province autonome.
2. I laboratori di cui al comma 1 notificano immediatamente e, comunque, non oltre le 24 ore dall'emissione del referto, alla azienda sanitaria locale del luogo in cui ha sede lo stabilimento da cui proviene campione analizzato, le non conformità relative al superamento dei limiti chimici, fisici o microbiologici stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
3. Le Regioni e Province autonome pubblicano annualmente gli elenchi di cui al comma 1 trasmettendone copia al Ministero della salute unitamente alla comunicazione delle sanzioni irrogate ai sensi del comma 7.
4. Opera presso il Ministero della salute il Sistema Informativo Nazionale della Sanità Animale e della Sicurezza degli Alimenti (SlNSA), quale estensione ed integrazione del sistema nazionale delle anagrafi animali. In detto Sistema informativo gli operatori di cui al comma 1:
a) iscrivono:
1) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stabilimenti:
a) riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004;
b) riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 183/2005, esclusa l'attività di commercializzazione.
2) entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stabilimenti:
a) registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, escluse le attività di produzione primaria, trasporto e commercio al dettaglio;
b) riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 183/2005, limitatamente all'attività di commercializzazione;
c) registrati per le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 183/2005.
3) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stabilimenti:
a) del settore alimentare che svolgono attività di commercio al dettaglio;
b) di produzione primaria registrati ai sensi del Regolamento(CE) 852/2004;
c) di produzione primaria registrati per le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 183/2005;
d) del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con alimenti per le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006.
b) inseriscono relativamente agli stabilimenti di cui alla lettera a) del presente comma, i dati concernenti gli esiti delle analisi effettuate in attuazione del sistema di autocontrollo o del sistema di gestione della qualità rilevanti ai fini della sicurezza alimentare, secondo le modalità previste dal comma 6.
5. Gli operatori del settore dei mangimi, di cui al Regolamento (CE) 183/2005, che introducono materie prime per mangimi e mangimi di origine non animale da altri paesi comunitari, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modificazioni, prevedendo, altresì, le modalità di consultazione da parte delle altre Amministrazioni coinvolte negli ambiti di attività ricadenti nel Piano Nazionale Integrato dei controlli di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) 882/2004.
6. Il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura non regolamentare, definisce i criteri e le modalità tecniche per l'inserimento dei dati di cui al, comma 4, nonché le procedure per gli adempimenti di cui al comma 5.
7. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il titolare del laboratorio che non adempie all'obbligo di cui al comma 2 è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro. Per l'applicazione di tale sanzione non è ammesso il pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione della violazione degli obblighi di cui al comma 2 è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività di cui al comma da uno a tre mesi;
b) l'operatore di cui al comma 4 che non adempie agli obblighi di cui al medesimo comma è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro;
c) l'operatore del settore dei mangimi di cui al Regolamento (CE) 183/2005, che introduce materie prime per mangimi e mangimi di origine non animale, che non adempie agli obblighi di cui comma 5, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modificazioni.
8. Le Regioni e le Province Autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni previste dal presente articolo. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.
9. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 giugno 2010, n. 96 relativa alle disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)
1. All'articolo 30, della legge 4 giugno 2010, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nel primo periodo, la parola: "produrre" è sostituita dalla seguente: "commercializzare";
b) al comma 3:
1) nel primo periodo le parole: "... svolgere l'attività di produzione di" sono sostituite dalle seguenti: "... commercializzare le...";
2) la formulazione della lettera b) è sostituita come segue: "quando l'impresa produttrice di uova da cova, a fronte di specifica richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili";
c) al comma 4, lettera a), sostituire la parola; "produca" con la seguente: "commercializzi";
d) al comma 7:
1) prima delle parole: "per l'applicazione delle sanzioni" sono inserite le seguenti: "Per l'accertamento delle violazioni e";
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le relative attività di controllo sono svolte, nell'ambito delle proprie competenze, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano che irrogano le previste sanzioni amministrative acquisendone i proventi"».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifica dell'articolo 48 legge 4 giugno 2010, n. 96,
commi 1, 2, 3 e 4 – legge comunitaria 2009)
1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo del Regolamento (CE) 853/2004, nonché della sezione 7 dell'Allegato A, del decreto legislativo n. 194/2008, le navi officina e le navi frigorifero ed effettua sulle stesse, esclusivamente per tali fattispecie, in luogo delle Aziende sanitarie locali, i controlli ufficiali sanitari previsti dal Regolamento (CE) 882/2004 e disciplinati, per i profili tariffari, dalla Sezione 5, dell'Allegato A, del decreto legislativo n. 194/2008".
2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
''1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 882/2004''.
''1-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità operative e le misure di coordinamento tra gli organi responsabili dell'effettuazione dei controlli ufficiali di cui ai Regolamenti (CE) 882/2004 e 1221/2009''.
3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 si applicano le tariffe di cui all'allegato A sezione 5, relativa alla lavorazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e all'allegato A sezione 7, del decreto-legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Qualora la nave si trovi in acque extraterritoriali, sono a carico degli operatori tutti i conseguenti maggiori oneri''.
4. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Le tariffe di cui al comma 2 sono a carico degli operatori dei settori interessati dalle attività di cui al comma 1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Relativamente alla Sezione 5, dell'allegato A, del decreto legislativo n. 194/2008, gli introiti sono riassegnati al Ministero della salute nella misura del 90 per cento solo per le attività di cui alla citata Sezione. Le somme a tal fine introitate sono destinate alla copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli. La restante quota del 10 per cento rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato''.
5. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui alle Sezioni 5 e 7 dell'allegato A, del decreto legislativo 194/2008, che vanno rideterminate fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, per tener conto dei costi aggiuntivi previsti dal comma 2'';
6. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''4-bis. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente''».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale in tema di immissione sul mercato di latte crudo e crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta)
1. L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta la dicitura: ''prodotto da consumarsi previa bollitura''.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in caso di cessione diretta di latte crudo l'operatore del settore alimentare provvede con l'esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare il prodotto previa bollitura.
3. L'operatore del settore alimentare che per la produzione di gelati utilizza latte crudo deve preventivamente sottoporlo a trattamento termico conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.
4. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve:
a) riportare in maniera chiara e visibile sul frontale del distributore automatico, in rosso e con caratteri di almeno 4 centimetri, la dicitura: ''prodotto da consumarsi previa bollitura'';
b) indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura del latte e la data di scadenza dello stesso che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura;
c) escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.
5. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, è vietata.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 50.000.
7. Le Regioni e le Province autonome provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 6.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Il Governo
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto-legislativo 16 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE)
1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legislativo 16 novembre 2011, n. 208, le parole: ''un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Stati membri, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi'' sono sostituite dalle seguenti: ''un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi;''».