(866) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il senatore GENTILE (PdL), relatore per la Commissione finanze e tesoro, illustra il contenuto del decreto-legge, segnalando i profili normativi riconducibili alle materie di competenza della 6ª Commissione.
Si sofferma quindi sull’articolo 1, che prevede l’esenzione dal pagamento dell’ICI sulla prima casa e la sospensione del potere degli enti locali di deliberare l’aumento delle aliquote dei tributi locali e delle imposte addizionali all’IRPEF. L’esenzione concerne l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero l’immobile in cui hanno la dimora abituale il contribuente e i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base ai regolamenti locali.
Dopo aver richiamato le ulteriori categorie di immobili ai quali si applica l’agevolazione fiscale, precisa che l’esenzione non opera per gli immobili di lusso e di pregio (rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9), ai quali continua viceversa ad applicarsi la detrazione ordinaria di 103,29 euro su base annua.
Per quanto riguarda le minori imposte derivanti dall’abolizione dell’ICI sulla prima casa, che il decreto-legge quantifica in 1.700 milioni di euro, se ne dispone il rimborso ai comuni, sulla base di modalità e criteri che dovranno essere definiti in sede di Conferenza Stato-città, entro il termine del 26 luglio. Con una modifica apportata dalla Camera dei deputati, è stato previsto che, per l’anno 2008, il Ministero dell’interno debba provvedere a ripartire e accreditare ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso dovuto.
Dato conto delle ulteriori modifiche apportate all’articolo 1 dall’altro ramo del Parlamento, il relatore sottolinea la previsione che dispone la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali e aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti con legge dello Stato. Precisa che tale norma avrà effetto a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in vista dell’attuazione del federalismo fiscale e che sono comunque fatti salvi gli aumenti relativi al periodo di imposta 2008 deliberati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.
Dopo aver ricordato che viene comunque confermato il regime sanzionatorio a presidio dell’osservanza del patto di stabilità interno, fa presente che si sottopone al potere di controllo della Corte dei conti anche il rispetto della predetta disposizione di blocco delle aliquote tributarie.
Passando ad esaminare in dettaglio l’articolo 2, il relatore rileva che esso introduce, in via transitoria e quale misura avente carattere sperimentale, un regime fiscale agevolato per le parti della retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato correlate agli incrementi della produttività. Si prevede inoltre l’assoggettamento a tassazione, in via permanente, di alcune voci della retribuzione finora escluse, in tutto o in parte, dalla determinazione della base imponibile.
Il beneficio fiscale concesso consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, abbiano conseguito un reddito annuo da lavoro non superiore a 30.000 euro. Il relatore, dopo aver ricordato che è in ogni caso concessa la facoltà di optare per l’applicazione del regime ordinario, precisa che le remunerazioni oggetto della misura agevolativa concernono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare o rese in attuazione di clausole elastiche nonché gli incrementi di produttività aziendale. Poiché il regime di favore ha natura transitoria, esso si applica alle somme erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008.
In ogni caso, il beneficio non può essere applicato ad un ammontare complessivo di emolumenti superiore a 3.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. Dopo aver riepilogato gli effetti fiscali e previdenziali nonché le modalità applicative della tassazione agevolata, il relatore precisa che è prevista una valutazione degli effetti della nuova disciplina, che sarà svolta, 30 giorni prima del termine della sperimentazione, dal Ministro del lavoro insieme con le parti sociali; a tale verifica prenderà parte anche il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, al fine di valutare l’eventuale estensione della misura anche al pubblico impiego. Dà quindi conto delle disposizioni di ampliamento della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente.
Passando in rassegna il contenuto dell’articolo 3, sottolinea che esso prevede in favore dei soggetti che hanno contratto un mutuo a tasso variabile per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale la facoltà di chiedere la rinegoziazione del prestito alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno all’apposita convenzione stipulata lo scorso 19 giugno tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, al fine di ridurre l’importo delle rate in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicati nel 2006.
L’eccedenza rispetto alle rate stabilite nel muto originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio e va rimborsata dopo la scadenza del prestito iniziale, mediante pagamento di rate di importo fisso uguale a quello delle rate rinegoziate. Dopo aver indicato le condizioni economiche il conto di finanziamento accessorio, precisa che la misura in questione consiste in un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in una rata di importo fisso di minore entità: ciò comporta il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all’intermediario finanziario.
Dà infine conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alla disciplina relativa alle garanzie originariamente concesse per il mutuo oggetto di rinegoziazione, alla procedura per ottenere la rinegoziazione e al regime fiscale delle relative operazioni.
Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) si sofferma sui profili relativi alla quantificazione degli effetti finanziari del comma 4 dell’articolo 1, in relazione ai quali sarebbe utile un chiarimento da parte del Governo che consenta di ricostruire i dati della stima. In particolare, ricorda il dato di quantificazione contenuto nella legge finanziaria per il 2008, ove già si prevedevano misure agevolative in materia di ICI, nonché la questione dell’ampliamento dell’ambito di applicazione del beneficio fiscale, rispetto alle previsioni di cui alla citata legge finanziaria, profilo meritevole di un chiarimento da parte del Governo. Richiama, poi, i contenuti dei commi 7 e 7-bis dell’articolo 1, ove si prevede la sospensione della facoltà di regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, fino alla definizione dei contenuti del nuovo Patto di stabilità. Sottolinea, al riguardo, che la riduzione dei margini disponibili in relazione alla leva fiscale da parte degli enti interessati, potrebbe determinare effetti nell’ambito delle valutazioni delle agenzie di rating in ordine alla solvibilità degli enti in questione. In relazione all’articolo 2, evidenzia la portata delle previsioni in materia di detassazione del lavoro straordinario, che creano condizioni favorevoli per una crescita della produttività. Conclude richiamando le previsioni del provvedimento inerenti la rinegoziazione dei mutui per la prima casa, di cui all’articolo 3 del provvedimento, che prevede l’apposita definizione di una convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana in ordine ai profili attuativi.
Relativamente all’organizzazione dei lavori, il presidente BALDASSARRI propone, d’intesa con il senatore Azzollini, presidente della 5ª Commissione, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno riferiti al decreto-legge alle ore 12 di martedì prossimo, 8 luglio. Propone inoltre un calendario di massima dei lavori per la prossima settimana con la convocazione di sedute alle ore 15 di martedì 8 luglio e di mercoledì 9 luglio, nonché alle ore 14,30 di giovedì 10 luglio.
Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori MORANDO (PD) e LUSI (PD), si intende accolto il predetto calendario di massima dei lavori, con la precisazione, da parte del PRESIDENTE, che, ove risulti necessario in relazione all’andamento dei lavori delle Commissioni riunite, potrà essere disposta la convocazione di sedute notturne nelle giornate di mercoledì e di giovedì e di ulteriori sedute nella giornata di venerdì, come proposto dal senatore Morando.
Il senatore MORANDO (PD), prendendo atto della precisazione del Presidente, specifica che avrebbe preferito fin d’ora una programmazione dei lavori più adeguata al rilievo del provvedimento in esame.
Su specifica richiesta del senatore BARBOLINI (PD), il PRESIDENTE propone altresì di fissare alle ore 13, anziché alle ore 12, di martedì 8 luglio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al decreto-legge.
Non facendosi osservazioni, tale proposta si intende accolta dalle Commissioni riunite.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,45.