Atto n. 1-00147
Pubblicato il 25 settembre 2013, nella seduta n. 110
MARTELLI , CIAMPOLILLO , MORONESE , FATTORI , MANGILI , LEZZI , BULGARELLI , PEPE , VACCIANO , ENDRIZZI , BUCCARELLA , CAPPELLETTI , NUGNES , BLUNDO , MONTEVECCHI , TAVERNA , COTTI , BIGNAMI , DONNO , BATTISTA , SCIBONA , AIROLA , LUCIDI , FUCKSIA , SERRA , BENCINI , CAMPANELLA
Il Senato,
premesso che:
il Consiglio d'Europa, con raccomandazione Rec(2001)10 adottata dal Comitato dei ministri il 19 settembre 2001, ha varato il codice europeo di etica per la polizia (Ceep). Nel codice, al quale gli Stati membri dovrebbero uniformarsi, si affrontano importanti questioni quali gli obiettivi della polizia, il fondamento giuridico della Polizia nello stato di diritto, il rapporto tra la polizia e il sistema di giustizia penale, le strutture organizzative, le modalità di azione e d'intervento, la responsabilità di polizia e di controllo, la ricerca e la cooperazione internazionale;
negli articoli 36, 37 e 38 del Ceep si vieta di infliggere trattamenti inumani, si prescrive alla polizia di ricorrere alla forza solo se strettamente necessario e si impone di verificare sempre la legalità delle azioni che si prefigge di compiere. All'articolo 45 si legge altresì: "Il personale di Polizia in occasione dei suoi interventi deve normalmente essere in grado di dar conto della propria qualità di membro della Polizia e della propria identità professionale";
nella risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011) il Parlamento europeo, nell'ambito delle raccomandazioni relative ai diritti delle vittime e accesso alla giustizia, ha espresso "preoccupazione per il ricorso a una forza sproporzionata da parte della polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell'UE" ed ha invitato gli Stati membri "a provvedere affinché il controllo giuridico e democratico delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e del loro personale sia rafforzato, l'assunzione di responsabilità sia garantita e l'immunità non venga concessa in Europa, in particolare per i casi di uso sproporzionato della forza e di torture o trattamenti inumani o degradanti". La raccomandazione n. 192, inequivocabilmente "esorta gli Stati membri a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo";
considerato che:
il Parlamento europeo ha dunque espresso con chiarezza, mediante l'approvazione della risoluzione, la necessità di un codice identificativo per le forze impegnate nella tutela dell'ordine pubblico, a tutela degli operatori e della cittadinanza. A tale proposito il segretario provinciale romano del Sindacato italiano dei lavoratori della Polizia (SILP-Cgil) ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "la Repubblica" nel novembre 2012 che gli agenti che fanno ordine pubblico dovrebbero indossare un casco identificativo alfanumerico, in quanto ciò produrrebbe un duplice effetto di trasparenza, verso l'opinione pubblica e a garanzia di tutti i poliziotti che svolgono correttamente il loro servizio;
sistemi identificativi sono presenti, in varia forma, sulle divise e i caschi delle forze dell'ordine in altri Paesi europei, in cui vigono una prassi o una normativa analoghe a quella richiesta dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo negli atti citati. Nel nostro Paese la materia è stata oggetto di dibattito parlamentare nelle passate Legislature senza però che si addivenisse all'approvazione di disposizioni precise in tal senso;
l'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche, dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato; in particolare l'attuale disciplina in materia è contenuta nel decreto ministeriale del 19 febbraio 1992. Relativamente alla violazione delle prescrizioni sull'uso dell'uniforme sono previste specifiche disposizioni che sanzionano i comportamenti in contrasto con quanto espressamente disciplinato. Si vedano in proposito il regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985, nonché il regolamento di disciplina approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981. Appare dunque opportuno integrare la normativa vigente con le opportune specificazioni in ordine ai codici identificativi delle forze dell'ordine,
impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, di carattere normativo regolamentare, affinché il personale dei corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e di ogni altro corpo chiamato a svolgere funzioni di ordine pubblico sia munito di targhetta identificativa chiaramente leggibile la cui tonalità di colore sia in contrasto con quella della divisa, riportante codice identificativo personale, nome puntato e cognome per esteso, applicata altresì sugli strumenti di protezione individuale.