AMATO, PITTELLI - Al Ministro della giustizia - Risultando agli interroganti che:
con decreto n. 5266/06 del 3 ottobre 2006 il Tribunale dei minori di Firenze ha assegnato in affidamento preadottivo due sorelle minorenni ad altra coppia, senza tenere in nessun conto della volontà dei coniugi Rubino, già nel pieno possesso dell'idoneità all'adozione e già affidatari delle minorenni, con le quali hanno instaurato un profondo legame affettivo;
il decreto appare in palese violazione del comma 3 dell'art. 7 della legge 184/1983, in quanto l'attaccamento delle piccole ai coniugi Rubino è confermato, e dichiarato per iscritto, dalle educatrici della Casa Speranza, struttura cui sono state assegnate le bambine, dopo la rinuncia della madre naturale alla piena potestà, e dell' art. 44 della stessa legge, in quanto i coniugi Rubino hanno acquisito a tutti gli effetti il diritto di reclamo delle bambine, come loro unici "familiari", in virtù anche del buon rapporto instaurato con la madre naturale;
considerato che:
la madre naturale, fino a che le è stato possibile, si è sempre opposta all'apertura dello stato d'adozione del Tribunale dei minori di Firenze, mostrandosi favorevole all'affidamento delle figlie ai coniugi Rubino così da poter mantenere un legame con le stesse;
le motivazioni addotte con l'adozione del decreto sono, a giudizio degli interroganti, alquanto insoddisfacenti, se non insostenibili, perché si fa leva proprio sull'ottimo rapporto che i coniugi Rubino hanno instaurato con la madre naturale delle due piccole e ciò per il Tribunale "impedirebbe loro di elaborare il lutto dell'abbandono della madre";
sono state omesse decisive documentazioni del Servizio sociale di Reggello, del Centro affidi di Bagno a Ripoli, dell'USL 11 di Firenze e delle altre dirette testimonianze, che acclaravano questa nuova condizione familiare come portatrice di notevoli benefici alla vita delle bambine (la più grande grazie all'amore ricevuto è uscita da una grave crisi di "sordomutismo") e della coppia;
il prof. Gabriele Levi, Rettore della Facoltà di Neuropsichiatria Infantile della Sapienza di Roma, in una relazione tecnica ha sostenuto che la decisione del Tribunale dei minori di Firenze comporterà un grave danno psicologico esistenziale alle bambine se non si interverrà subito ad ovviare al trauma della separazione;
tra l'altro, nell'attuale affidamento preadottivo, non sono stati rispettati i requisiti essenziali di anonimato necessari a garantire alle bambine, nel loro nuovo percorso esistenziale, la giusta serenità;
questa vicenda è in piena violazione dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'art. 111 della Costituzione che riconosce il diritto al giusto processo, in quanto né i coniugi e né i testimoni, con relativa documentazione, sono stati mai convocati e ascoltati;
i coniugi Rubino, godendo di un largo consenso nell'opinione pubblica, hanno avviato una petizione popolare per chiedere alle massime cariche dello Stato l'annullamento del decreto del Tribunale dei minori di Firenze,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per verificare se non vi siano state omissioni e scorrettezze da parte del Tribunale dei minori di Firenze e per ovviare alla perdurante separazione che sta comportando grandi sofferenze nelle persone coinvolte.
(4-01424)