7.0.3
Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis.
(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)
1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di parental control ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.
2. Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.
3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano altresì adeguate forme di pubblicità di tali servizi in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.» .