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Proposta di modifica n. 7.0.3 al DDL n. 1786

7.0.3

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

        «Articolo 7-bis.

(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)

            1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di parental control ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

        2. Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

        3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano altresì adeguate forme di pubblicità di tali servizi in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

        4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.» .