Logo del Senato della Repubblica Italiana

Legislatura 16ยช - Disegno di legge N. 1241

Art. 18.

(Scuole di montagna)

    1. Per le istituzioni scolastiche di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, sono consentite deroghe alle disposizioni relative al numero minimo di alunni senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

    2. Al fine della concreta attuazione del diritto allo studio, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle università, i quali risiedono nei comuni ad alta specificità montana sono assegnate, con priorità, borse di studio.