DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE E SANITÀ
Art. 18.
(Scuole di montagna)
1. Per le istituzioni scolastiche di scuola dellinfanzia, primaria e secondaria di primo grado, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, sono consentite deroghe alle disposizioni relative al numero minimo di alunni senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.
2. Al fine della concreta attuazione del diritto allo studio, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle università, i quali risiedono nei comuni ad alta specificità montana sono assegnate, con priorità, borse di studio.
(Sanità di montagna)
1. Il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro delleconomia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane e con particolare riferimento a quelle ad alta specificità montana. Il progetto è approvato dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento della realizzazione del progetto è definito nellambito dellintesa nella medesima Conferenza permanente relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si tiene adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane.
3. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende operanti nei comuni ad alta specificità montana.
4. Il servizio prestato dal personale medico nellambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dellarticolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
5. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca può stabilire nellambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni di studio a favore di giovani laureati in medicina e chirurgia che si iscrivano a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.