(Relazione annuale
sullo stato della montagna)
1. Il Ministro per i rapporti con le regioni, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti lOsservatorio di cui allarticolo 5, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale sulla montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento allattuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.