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Legislatura 16ยช - Disegno di legge N. 1241

Art. 22.

(Agevolazioni per impianti di risalita,
teleferiche e palorci)

    1. L’aliquota prevista nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di euro 51,65 per ogni mille litri di prodotto.

    2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d’acqua e di una cauzione per l’occupazione di terreni demaniali.