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Legislatura 16ยช - Disegno di legge N. 1241

TITOLO VI

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 20.

(Agevolazioni per l’estrazione dei prodotti del sottosuolo e per l’utilizzo dell’acqua)

    1. L’utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana, non costituisce cessione ai sensi dell’articolo 85, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.
    3. La captazione e l’utilizzo delle sorgenti naturali d’acqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.

Art. 21.

(Agevolazioni per il turismo)

    1. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all’esercizio dell’attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono equiparate alle costruzioni rurali previste nell’articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    2. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell’assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell’ambito dei territori montani».
    3. Per il triennio 2009-2011 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell’assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

Art. 22.

(Agevolazioni per impianti di risalita,
teleferiche e palorci)

    1. L’aliquota prevista nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di euro 51,65 per ogni mille litri di prodotto.

    2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d’acqua e di una cauzione per l’occupazione di terreni demaniali.