(Fondo nazionale per gli interventi
nelle aree montane)
1. Le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, confluiscono tutte nel Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominando «Fondo», istituito presso il Ministero delleconomia e delle finanze.
2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni e le province autonome, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.
4. La ripartizione delle risorse del Fondo riguarda comuni montani e parzialmente montani ed è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), dintesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.
5. I criteri di ripartizione del Fondo devono tener conto dellestensione del territorio montano e dellentità della popolazione residente. Essi sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con il Ministro per i rapporti con le regioni e con il Ministro dellinterno. Una quota del Fondo, in misura non inferiore al 10 per cento, deve essere destinata al finanziamento dei progetti speciali di cui allarticolo 7.
6. Le regioni e le province autonome disciplinano con proprio provvedimento i criteri relativi allimpiego delle risorse di cui al comma 3.