TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale.
2. La presente legge, in attuazione dellarticolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza allinvecchiamento, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire leffettivo esercizio dei diritti e lagevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei princìpi di tutela ambientale e di difesa del suolo.
3. Se non è diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni ad alta specificità montana, così come definiti allarticolo 2. Esse si applicano anche a quelli compresi nei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
5. In seno allUnione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane ed alla loro valorizzazione in sede comunitaria.
(Definizioni)
1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge si intende per «comune ad alta specificità montana» il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in ragione dei criteri indicati al comma 3.
2. Al fine di garantire luniformità nella classificazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dellinterno e dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce con proprio decreto le modalità di individuazione ed i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e lapplicabilità di eventuali deroghe nella classificazione.
3. I criteri per lindividuazione dei comuni ad alta specificità montana dovranno tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dellindice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dellaltimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, delloggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o province autonome, delle attività produttive non agricole, dellaltitudine del capoluogo del comune.
4. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per i rapporti con le regioni ai sensi dei commi 2 e 3, entro i successivi sei mesi, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento, individuando i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana.
5. Le regioni possono applicare correttivi nella individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dallapplicazione dei criteri e parametri indicati nel comma 3, determinate da eventi naturali e socioeconomici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni o province autonome.
6. Al fine di attenuare le situazioni locali di particolare svantaggio o di favorire specifiche esigenze di sviluppo territoriale, la comunità montana o il comune montano interessato possono chiedere alla regione che, sulla scorta degli stessi criteri utilizzati per lindividuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del proprio territorio sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.
(Fondo nazionale per gli interventi
nelle aree montane)
1. Le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, confluiscono tutte nel Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominando «Fondo», istituito presso il Ministero delleconomia e delle finanze.
2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni e le province autonome, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.
4. La ripartizione delle risorse del Fondo riguarda comuni montani e parzialmente montani ed è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), dintesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.
5. I criteri di ripartizione del Fondo devono tener conto dellestensione del territorio montano e dellentità della popolazione residente. Essi sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con il Ministro per i rapporti con le regioni e con il Ministro dellinterno. Una quota del Fondo, in misura non inferiore al 10 per cento, deve essere destinata al finanziamento dei progetti speciali di cui allarticolo 7.
6. Le regioni e le province autonome disciplinano con proprio provvedimento i criteri relativi allimpiego delle risorse di cui al comma 3.
(Piano nazionale delle aree montane)
1. Il CIPE, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dellinterno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane.
2. Nel Piano sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante lelaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.
3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti statali che compongono la manovra di finanza pubblica e devono essere successivamente adeguati alle disponibilità finanziarie risultanti dalla medesima.
(Osservatorio per la montagna)
1. Presso il dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, lOsservatorio per la montagna, di seguito denominato «Osservatorio», promuove la conoscenza dei territori montani e la elaborazione e diffusione di progetti finalizzati allo sviluppo integrato e sostenibile delle aree di montagna.
2. LOsservatorio cura in particolare:
a) la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;
b) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per lerogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;
c) la promozione di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane;
d) la promozione di progetti di sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane;
e) lavvio delle procedure di raccolta e diffusione delle «migliori pratiche»;
f) la promozione di ricerche e di progetti relativi: alla gestione del patrimonio agrosilvopastorale; alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica; ad un miglioramento delle coltivazioni tradizionali; allo sviluppo della pastorizia; allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile.
3. LOsservatorio può essere consultato sulle problematiche afferenti la montagna.
4. LOsservatorio collabora con il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, istituito con delibera del CIPE del 13 aprile 1994, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, al fine di perseguire una gestione integrata delle politiche nazionali per la montagna, e con gli osservatori regionali per la montagna.
5. In seno allOsservatorio, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, di carattere sia legislativo che progettuale, riguardanti limplementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
6. Con decreti del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono effettuate la nomina e la definizione delle modalità di funzionamento dellOsservatorio.
7. LOsservatorio è composto da:
a) il Ministro per i rapporti con le regioni, o in sua vece il capo del dipartimento per gli affari regionali, che lo presiede;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza unificata;
c) il Ministro per le pari opportunità;
d) il presidente dellUnione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani (UNCEM);
e) il presidente dellAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI);
f) il presidente dellUnione delle province dItalia (UPI);
g) il presidente di Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FEDERBIM);
h) il presidente dellUnione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
l) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) il presidente e due rappresentanti del Club alpino italiano (CAI);
n) il presidente dellAssociazione nazionale alpini (ANA);
o) il presidente della Federazione italiana sport invernali (FISI);
p) il presidente dellassociazione per la valorizzazione degli alpeggi;
q) un rappresentante del Ministro dellambiente e della difesa del territorio e del mare;
r) un rappresentante del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca;
s) un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
t) un rappresentante del Ministro delleconomia e delle finanze;
u) un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali;
v) un rappresentante del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
z) un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico;
aa) un rappresentante del Ministro dellinterno;
bb) un rappresentante del Ministro della difesa;
cc) un rappresentante del Ministro degli affari esteri;
dd) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;
ee) un rappresentante del Ministro per le pari opportunità;
ff) un rappresentante del Comitato tecnico interministeriale per la montagna;
gg) un rappresentante delle associazioni dei consumatori.
8. I componenti dellOsservatorio possono essere sostituiti da loro delegati e alle sedute possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati. La nomina e la partecipazione dei componenti dellOsservatorio ha luogo nellambito delle attività istituzionali dellAmministrazione o degli enti di appartenenza e non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ai componenti pubblici dellOsservatorio non compete alcuna indennità né compensi di qualsiasi natura né rimborsi spese.
9. AllOsservatorio partecipano anche tre esperti nominati dal Ministro per i rapporti con le regioni, che ne determina il compenso con proprio decreto.
(Istituto nazionale della montagna)
1. LEnte italiano montagna (EIM), istituito dal comma 1279 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ente di ricerca e svolge i compiti già attribuiti allIstituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Esercita inoltre funzioni di servizio e di supporto scientifico per lindividuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge.
2. LEIM in particolare:
a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali allestero riguardanti il settore montano;
b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, alluso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;
c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;
d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per lerogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;
e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.
3. Presso lEIM è costituita la banca dati della montagna.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, sono individuati gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dellEIM e le modalità di funzionamento.
5. LEIM è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
6. Il finanziamento dellEIM è assicurato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 500.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.
(Progetti speciali)
1. In attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale delle aree montane possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali in favore della montagna che si traducano in un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati, con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità montana ed alle aree di confine o poste in contiguità con regioni a statuto speciale o province autonome.
2. Gli interventi previsti nei progetti speciali devono perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, al miglioramento delle vie daccesso e dei trasporti locali, alluso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo delleconomia locale e ad interventi volti al sostegno dellindustria turistica dellarea, alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile, religioso, alledilizia rurale, ai centri storici ed al paesaggio montano, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.
3. Resta ferma la disciplina contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Il CIPE, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, dintesa con la Conferenza unificata, approva i progetti speciali in favore della montagna e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota delle risorse previste dal Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane di cui allarticolo 3, privilegiando le iniziative considerate prioritarie per lo sviluppo delle aree ad alta specificità montana e quelle che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al 30 per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.
5. Al fine della prevenzione dei dissesti ambientali e territoriali e per la prevenzione degli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato attua progetti speciali finalizzati al monitoraggio degli ecosistemi e alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dallanno 2009.