Logo del Senato della Repubblica Italiana

Legislatura 16ยช - Disegno di legge N. 1241

Art. 15.

(Servizi radiotelevisivi
e di telefonia mobile e fissa)

    1. Per i soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana, nell’ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere previsti appositi programmi radiotelevisivi.

    2. L’installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.
    3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell’articolo 59 del medesimo codice. Il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altro tributo statale.