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Legislatura 16ยช - Disegno di legge N. 1241

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 8.

(Gestione del patrimonio forestale)

    1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle comunità montane ed ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura ecocompatibile nell’ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

    2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi dell’articolo 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
    3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefici previsti dall’articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvopastorali interessate abbiano un’estensione di almeno cinque ettari.
    4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2009.

Art. 9.

(Potenziamento
del sistema informativo della montagna)

    1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell’ambito dell’attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.

    2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Centro nazionale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni (CNIPA), può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del sistema informativo della montagna. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria delle pubblica amministrazione e successive evoluzioni.
    3. Gli sportelli del sistema informativo della montagna presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l’emissione delle carte di identità elettroniche e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale per i servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dell’interno. Detti sportelli potranno fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l’invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, da determinare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il CNIPA.
    4. Per l’avvio degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 10.

(Impianti produttivi agricoli)

    1. All’articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è aggiunta la seguente: «, agricolo».

Art. 11.

(Accesso dei giovani alle attività agricole)

    1. Al fine di favorire l’accesso dei giovani alle attività agricole l’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

    2. La priorità di cui al comma 1 è applicabile alle cooperative agricole previste dall’articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.

Art. 12.

(Certificazione di ecocompatibilità)

    1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.

    2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali in dotazione.
    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l’uso della certificazione e del marchio previsti nel presente articolo.
    4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell’ambito della propria dotazione organica.