(Commissioni di conciliazione)
1. Presso ciascuna struttura sanitaria, pubblica o privata, e presso le aziende sanitarie locali sono costituite, ove non già esistenti, commissioni paritetiche di conciliazione alle quali le parti di comune accordo possono ricorrere per comporre le controversie relative al risarcimento dei danni da attività sanitaria.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite da giuristi di comprovata competenza nel settore sanitario, da rappresentanti delle professioni sanitarie mediche e non mediche, delle imprese di assicurazione, e delle associazioni per la tutela dei diritti dei pazienti più rappresentative sul territorio nazionale. I locali consigli dellOrdine degli avvocati propongono una terna di nominativi, tra i quali i componenti delle commissioni eleggono il presidente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità di costituzione, il numero di componenti e le regole di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, nonché i criteri di adeguamento di quelle eventualmente già esistenti.
4. Gli accordi raggiunti in sede di conciliazione hanno efficacia contrattuale tra le parti, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.