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Legislatura 16ยช - Disegno di legge N. 1067

Art. 13.

(Obbligo di informazione
e di documentazione)

    1. I soggetti che abbiano subìto per qualsiasi causa danni da attività sanitaria hanno diritto di ricevere dal professionista o dalla struttura sanitaria, non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della relativa richiesta, completa informazione scritta sulle circostanze e sulle cause del danno, corredata da tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso.