(Obbligo di informazione
e di documentazione)
1. I soggetti che abbiano subìto per qualsiasi causa danni da attività sanitaria hanno diritto di ricevere dal professionista o dalla struttura sanitaria, non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della relativa richiesta, completa informazione scritta sulle circostanze e sulle cause del danno, corredata da tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso.