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Legislatura 16ยช - Disegno di legge N. 1067

Art. 10.

(Arbitrato)

    1. Le controversie relative al risarcimento dei danni da attività sanitaria possono essere deferite per accordo tra le parti ad un collegio arbitrale.

    2. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali sono designati da ciascuna delle parti con forme e modalità di cui all’articolo 810 del codice di procedura civile. La nomina del terzo arbitro, ai sensi degli articoli 809 e 810 del codice di procedura civile, è effettuata tra le persone iscritte all’albo di cui all’articolo 11.
    3. L’incarico di arbitro o di consulente nel procedimento arbitrale può essere conferito a persona iscritta all’albo di altra regione o provincia autonoma. Per il conferimento di incarichi a persone non iscritte in alcun albo, le parti devono chiedere autorizzazione al presidente del tribunale competente, indicando i motivi della scelta. Il presidente, se ritiene fondati i motivi, provvede con ordinanza.
    4. Il procedimento, il lodo e le impugnazioni sono regolati in conformità agli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile. Esso si conclude nel termine di centoventi giorni da quello in cui è avvenuta l’ultima accettazione da parte degli arbitri, salvo che le parti concordino un termine diverso.