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Legislatura 16ยช - Disegno di legge N. 622

Art. 1.

    1. All’articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
    «2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia»;
        b) al comma 3-bis, le parole: «disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;

        c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli da fumo durante la guida».