(Modifiche alla legge 19 aprile 1925, n. 475, recante «Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche»)
1. Alla legge 19 aprile 1925, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 1. Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per labilitazione allinsegnamento ed allesercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 60.000.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non può essere inferiore ad euro 9.000 qualora lintento sia conseguito.»;
b) allarticolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al triplo se concorre il fine di lucro.»;
c) larticolo 5 è abrogato.