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Legislatura 13ยช - Relazione N. 1829-A

Art. 5.

    1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono adottate con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore legge a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, udita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.