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Legislatura 13ยช - Relazione N. 1829-A

Art. 2.

    1. Ogni centro è composto da un dirigente scolastico designato dal Provveditore agli studi, che lo coordina, da un medico e da non meno di cinque assistenti sociali designati dai comuni.

    2. Un magistrato, incaricato dal presidente del tribunale, vigila sulle operazioni svolte dal centro, e riferisce mensilmente al procuratore della Repubblica.