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Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 488 del 15/12/2025

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1689

 

Art. 1

1.1 (testo 3)

Malan, Speranzon, Sallemi, Zedda, Scurria

Apportare le seguenti modificazioni:

          «a) dopo il Titolo I, inserire il seguente: "TITOLO I-bis";

          b) dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

          1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo Italiano."».

Art. 36

36.0.24 (testo 2) (e identici)

Gelmetti, Mennuni, Nocco, Ambrogio, Russo, Salvitti

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

Art. 45

45.0.43 (testo 4)

Lisei, Gelmetti, Silvestroni

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

45.0.53 (testo 2)

Gasparri

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

Art. 59

59.0.16 (testo 2)

Lisei, Gelmetti

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

59.0.29 (testo 2)

Gasparri

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

59.0.49 (testo 2)

Gasparri

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

Art. 60

60.0.20 (testo 2)

Lisei, Gelmetti

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

Art. 62

62.0.6 (testo 2)

Tosato, Pirovano, Pucciarelli, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

Art. 98

98.0.115 (testo 2)

Pirovano, Pucciarelli, Tosato, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

Art. 109

109.6 (testo 2)

Marti, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

Art. 112

112.54 (testo 3)

Leonardi, Gelmetti

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

112.55 (testo 3)

Leonardi, Gelmetti

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000

112.58 (testo 3)

Leonardi, Gelmetti

Dopo l'articolo 36 inserire i seguenti:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

          1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

          b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».

          3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

          4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

          a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

          b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.;

          1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 36-ter

(Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team")

          1. A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65% della raccolta.

          2. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

«Articolo 62-bis

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2.  Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

Articolo 62-ter

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

          1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Articolo 62-quater

(Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma)

          1. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata, nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

          2. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti di cui al precedente comma deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e della relativa progettazione.   

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. 

          4. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'Interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

          5. Il Commissario Straordinario, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro 9 mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, ridetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

          6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n.136.

          7. Il Commissario Straordinario per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

          8. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;

     Conseguentemente

          a) dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis

(Interventi nella città di Matera)

          1. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. L'individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

          b) all'articolo 109, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.»;

  1. c)  all'articolo 132 , dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis.Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
     
    Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,

          2026:   

          CP: - 94.500.000

          CS: - 94.500.000

          2027:   

          CP: - 47.500.000

          CS: - 47.500.000

          2028:   

          CP: - 52.500.000

          CS: - 52.500.000

          2029 e seguenti:   

          CP: - 52.000.000

          CS: - 52.000.000

          b. Missione 29 - Politiche economiche e finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1 - Regolazione e coordinamento della fiscalità, U.d.V. 1.1 apportare le seguenti variazioni

          2026

          CP: - 91.400.000

          CS: - 91.400.000