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Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 153 del 17/09/2024

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice COSENZA (FdI) illustra il decreto-legge in titolo, segnalando preliminarmente che esso si compone di 22 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Riguardo ai profili di interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, alcune disposizioni fiscali inerenti allo sport, ricomprese nel Capo I. L'articolo 3 chiarisce che, ai fini Iva, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'Iva le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021.

L'articolo 4, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fino al 15 novembre 2024.

L'articolo 5, ai commi da 1 a 3, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta. Viene inoltre disciplinato il regime Iva applicabile alle prestazioni di cui al comma 1 rese prima del 10 agosto 2024.

Tra le misure di carattere economico contenute nel Capo III, segnala che il comma 1 dell'articolo 9 amplia il periodo di estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione - ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale - dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; tale ampliamento concerne l'anno scolastico e l'anno accademico 2024-2025, mentre il precedente intervento normativo (di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) faceva riferimento solo all'anno scolastico e anno accademico 2023-2024. In base all'estensione transitoria ora oggetto di proroga, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal citato comma 2 dell'articolo 18 - operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi - sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. La norma vigente a regime comprende invece nell'ambito dell'assicurazione INAIL, con riferimento ai summenzionati settori dell'istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni o malattie professionali occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ferma restando l'inclusione nel regime assicurativo di alcune categorie di soggetti in relazione alle specifiche attività lavorative svolte.

L'articolo 9, comma 3, statuisce che le risorse finanziarie destinate ai compensi dei componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica, rimaste inutilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al fine della loro utilizzazione nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione.

L'articolo 9, comma 4, destina risorse pari a 20 milioni di euro, già stanziate nel periodo pandemico ma non utilizzate, alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, all'innovazione digitale e al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0, al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di consentire il supporto tecnologico e digitale all'implementazione della filiera tecnologico-professionale.

L'articolo 12, comma 1, dispone che, per l'anno 2024, la totalità delle risorse per la promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, stanziate ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, siano destinate alla integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. È confermato, invece, il sopra citato vincolo di destinazione delle risorse stanziate, ai sensi della medesima norma, per gli anni 2025 e 2026. Il comma 2 del medesimo articolo 12 reca modificazioni all'articolo 15 del decreto-legge n. 71 del 2024. La relatrice si sofferma sulle novelle apportate, che sono volte: in primo luogo, a disporre che le procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato abilitati, autorizzate e finanziate dal comma 1-bis del citato articolo 15, debbano concludersi, con la presa di servizio del personale assunto, entro il 31 dicembre del 2026; in secondo luogo, a chiarire, tramite talune modifiche al comma 1-quinquies del medesimo articolo 15, a decorrere da quali termini, a quali fini e in riferimento a quali destinatari, sarà possibile utilizzare le risorse ivi rese disponibili a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale universitario.

L'articolo 13, comma 1, autorizza la spesa di un milione di euro per il 2024 per i collegi di merito accreditati. Il comma 2 stabilisce che possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

L'articolo 14 - prosegue la relatrice - reca diposizioni in materia di attività culturali. Il comma 1 istituisce il Comitato nazionale «Neapolis 2500», al fine di celebrare la città di Napoli nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della sua fondazione, contestualmente stanziando, per il suo funzionamento, un milione di euro per il 2024. Il comma 2 stanzia a favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024, al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025. Il comma 3 dispone che le Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024. Il comma 4 consente l'utilizzo del fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dalla legge n. 289 del 2002 per i finanziamenti in favore dell'aggiudicazione e dell'organizzazione di grandi eventi internazionali, anche per gli eventi in svolgimento dopo il 30 giugno 2026.

La relatrice segnala, infine, che l'articolo 8 riguarda la gestione delle risorse riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per gli importi di cui all'allegato 3 annesso al provvedimento in esame, disponendo l'accantonamento e l'indisponibilità fino al 30 settembre 2024 delle risorse oggetto dell'informativa congiunta presentata in data 9 luglio 2024 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Si prevede una deroga a tale previsione per far fronte alle obbligazioni di spesa giuridicamente vincolanti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1 in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, fino a 750 milioni. L'allegato 3 citato fa riferimento, tra l'altro, a risorse relative al programma "Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali" (cap. 8130/1 del Ministero della cultura) e al programma "Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario" (cap. 7450/1 del Ministero dell'università e della ricerca).

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale concede la parola alla relatrice per la proposta di parere sull'atto in titolo.

La relatrice COSENZA (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere non condividendo i contenuti del decreto-legge. In proposito, informa che la propria parte politica ha presentato dinanzi alle Commissioni riunite 5ª e 6ª numerosi emendamenti anche sulle materie di competenza della Commissione cultura, di cui auspica l'accoglimento.

Anche il senatore PIRONDINI (M5S) esprime contrarietà del proprio Gruppo sul decreto-legge in esame, che giudica insoddisfacente sotto vari profili, ed in particolare con riferimento alle modalità di finanziamento di alcune iniziative, specie quelle dirette ad istituire nuovi comitati, nonché alle disposizioni in materia di scuola.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.