(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il senatore SISLER (FdI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori", assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 6a.
L'articolo 1 del provvedimento istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione monocamerale di inchiesta, per la durata della XIX legislatura. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione e le procedure per l'elezione del presidente e dei componenti dell'ufficio di presidenza mentre l'articolo 3 definisce l'oggetto dell'indagine e i compiti della Commissione.
Di specifico interesse della Commissione giustizia sono le disposizioni che disciplinano i poteri d'inchiesta della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti e la disciplina sulla segretezza dei medesimi (articoli 4, concernente l'attività d'indagine, il 5 concernete la richiesta di atti e documenti e il 6 relativo all'obbligo del segreto).
L'articolo 4, al comma 1, con riferimento ai poteri della Commissione, prevede che essa possa procedere alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 precisa che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non possa essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Precisa inoltre che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n.124. Il comma 3 prevede che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
L'articolo 5 dispone la facoltà della Commissione, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, di acquisire copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari in corso. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
L'articolo 6 stabilisce il vincolo del segreto su atti e procedimenti acquisiti al procedimento d'inchiesta per i componenti la Commissione e per il personale chiamato a qualunque titolo a collaborare con essa, anche dopo la cessazione dell'incarico. Al riguardo osserva che l'obbligo del segreto è riferito espressamente al solo comma 2 dell'articolo 5 e non all'interezza degli atti acquisiti all'inchiesta coperti da segreto. Sarebbe pertanto opportuno espungere dal testo il riferimento al comma 2. Inoltre, osserva che, analogamente a quanto ordinariamente previsto negli atti istitutivi di altre commissioni d'inchiesta, appare necessario integrare il testo con un esplicito richiamo dell'articolo 326 del codice penale, in caso di violazione del segreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Propone pertanto un parere non ostativo con le osservazioni riferite all'articolo 6.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, posta ai voti è approvata.