Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, composto di 6 articoli, assegnato alla 1a Commissione permanente, che si propone di riconoscere uno status giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici, alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime, quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere.
Come riportato nella relazione di accompagnamento, il disegno di legge raccoglie le istanze presentate dal Comitato Ricordo Vittime della tragedia del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.
Risultano di interesse rispetto ai profili di competenza della Commissione Giustizia i seguenti articoli: l'articolo 2, che al comma 1 prevede l'estensione delle elargizioni e dei benefici riconosciuti ai sensi della legge n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e della legge n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo, anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.
Il comma 2 precisa che gli eventi dannosi di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accertamento tecnico da parte degli enti e delle autorità funzionalmente e territorialmente competenti che attesti il nesso causale tra l'evento dannoso e le fattispecie summenzionate.
L'articolo 3, che individua i beneficiari delle speciali elargizioni designando come beneficiari i parenti prossimi e le persone legate a chi è deceduto a seguito dell'evento, compresi i conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, e i soggetti che risultino a carico della vittima nei tre anni precedenti l'evento (anche non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, unione civile ovvero da relazione affettiva). I benefici sono estesi anche a chi abbia subito un'invalidità permanente per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 2. Si prevede invece che siano esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
L'articolo 4 nella parte in cui prevede che i benefici di natura economica erogati ai sensi dell'articolo 2 siano cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
Per le parti di competenza non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.