(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore SALLEMI (FdI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, assegnato in sede consultiva alla Commissione giustizia, che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Nel merito il decreto legge in conversione si compone di 22 articoli.
Sottolinea anzitutto che le norme di competenza della Commissione hanno un profilo secondario rispetto al contenuto principale del testo. Illustra quindi in sintesi i contenuti del decreto legge proponendo sin d'ora l'espressione di un parere non ostativo. L'articolo 1 integra le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica. L'articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale ai fini dell'articolo 43 del codice civile in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. L'articolo 3 chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021. L'articolo 4, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. L'articolo 5 prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta. L'articolo 6 reca disposizioni inerenti al nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero. Il Capo II prevede disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, e in particolare, l'articolo 7 proroga i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali previsto dall'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di bilancio 2024. Il Capo III reca misure di carattere economico. Nel dettaglio, l'articolo 8 tratta la gestione delle risorse riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. L'articolo 9 amplia il periodo di estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione - ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale - dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'articolo 10 introduce disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione del PNRR. L'articolo 11 incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese. L'articolo 13 autorizza le spese per i collegi di merito accreditati. L'articolo 14 reca disposizioni diverse in materia di attività culturali. L'articolo 15 dispone misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. L'articolo 16 autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale. Il Capo IV reca misure economiche in favore degli enti territoriali. L'articolo 17 contiene disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali. L'articolo 18 include talune risorse - derivanti da rinegoziazioni di operazioni di finanziamento - nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015 (convertito dalla legge n. 215 del 2015). Quest'ultimo consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, per gli anni dal 2015 al 2026. L'articolo 19 interviene sulla disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028. L'articolo 20 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche. L'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia (nel comune di Napoli. Infine, ai sensi dell'articolo 22, il decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2024.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti è approvata.