IN SEDE CONSULTIVA
(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore SALLEMI (FdI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, assegnato in sede consultiva alla Commissione giustizia, che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Nel merito il decreto legge in conversione si compone di 22 articoli.
Sottolinea anzitutto che le norme di competenza della Commissione hanno un profilo secondario rispetto al contenuto principale del testo. Illustra quindi in sintesi i contenuti del decreto legge proponendo sin d'ora l'espressione di un parere non ostativo. L'articolo 1 integra le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica. L'articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale ai fini dell'articolo 43 del codice civile in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. L'articolo 3 chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021. L'articolo 4, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. L'articolo 5 prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta. L'articolo 6 reca disposizioni inerenti al nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero. Il Capo II prevede disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, e in particolare, l'articolo 7 proroga i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali previsto dall'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di bilancio 2024. Il Capo III reca misure di carattere economico. Nel dettaglio, l'articolo 8 tratta la gestione delle risorse riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. L'articolo 9 amplia il periodo di estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione - ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale - dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'articolo 10 introduce disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione del PNRR. L'articolo 11 incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese. L'articolo 13 autorizza le spese per i collegi di merito accreditati. L'articolo 14 reca disposizioni diverse in materia di attività culturali. L'articolo 15 dispone misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. L'articolo 16 autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale. Il Capo IV reca misure economiche in favore degli enti territoriali. L'articolo 17 contiene disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali. L'articolo 18 include talune risorse - derivanti da rinegoziazioni di operazioni di finanziamento - nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015 (convertito dalla legge n. 215 del 2015). Quest'ultimo consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, per gli anni dal 2015 al 2026. L'articolo 19 interviene sulla disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028. L'articolo 20 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche. L'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia (nel comune di Napoli. Infine, ai sensi dell'articolo 22, il decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2024.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti è approvata.
(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, composto di 6 articoli, assegnato alla 1a Commissione permanente, che si propone di riconoscere uno status giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici, alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime, quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere.
Come riportato nella relazione di accompagnamento, il disegno di legge raccoglie le istanze presentate dal Comitato Ricordo Vittime della tragedia del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.
Risultano di interesse rispetto ai profili di competenza della Commissione Giustizia i seguenti articoli: l'articolo 2, che al comma 1 prevede l'estensione delle elargizioni e dei benefici riconosciuti ai sensi della legge n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e della legge n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo, anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.
Il comma 2 precisa che gli eventi dannosi di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accertamento tecnico da parte degli enti e delle autorità funzionalmente e territorialmente competenti che attesti il nesso causale tra l'evento dannoso e le fattispecie summenzionate.
L'articolo 3, che individua i beneficiari delle speciali elargizioni designando come beneficiari i parenti prossimi e le persone legate a chi è deceduto a seguito dell'evento, compresi i conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, e i soggetti che risultino a carico della vittima nei tre anni precedenti l'evento (anche non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, unione civile ovvero da relazione affettiva). I benefici sono estesi anche a chi abbia subito un'invalidità permanente per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 2. Si prevede invece che siano esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
L'articolo 4 nella parte in cui prevede che i benefici di natura economica erogati ai sensi dell'articolo 2 siano cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
Per le parti di competenza non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi.
Dato il rilievo del tema, il senatore BAZOLI (PD-IDP) chiede di rinviare l'esame del provvedimento per un approfondimento del testo illustrato dal relatore.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il senatore SISLER (FdI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori", assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 6a.
L'articolo 1 del provvedimento istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione monocamerale di inchiesta, per la durata della XIX legislatura. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione e le procedure per l'elezione del presidente e dei componenti dell'ufficio di presidenza mentre l'articolo 3 definisce l'oggetto dell'indagine e i compiti della Commissione.
Di specifico interesse della Commissione giustizia sono le disposizioni che disciplinano i poteri d'inchiesta della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti e la disciplina sulla segretezza dei medesimi (articoli 4, concernente l'attività d'indagine, il 5 concernete la richiesta di atti e documenti e il 6 relativo all'obbligo del segreto).
L'articolo 4, al comma 1, con riferimento ai poteri della Commissione, prevede che essa possa procedere alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 precisa che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non possa essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Precisa inoltre che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n.124. Il comma 3 prevede che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
L'articolo 5 dispone la facoltà della Commissione, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, di acquisire copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari in corso. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
L'articolo 6 stabilisce il vincolo del segreto su atti e procedimenti acquisiti al procedimento d'inchiesta per i componenti la Commissione e per il personale chiamato a qualunque titolo a collaborare con essa, anche dopo la cessazione dell'incarico. Al riguardo osserva che l'obbligo del segreto è riferito espressamente al solo comma 2 dell'articolo 5 e non all'interezza degli atti acquisiti all'inchiesta coperti da segreto. Sarebbe pertanto opportuno espungere dal testo il riferimento al comma 2. Inoltre, osserva che, analogamente a quanto ordinariamente previsto negli atti istitutivi di altre commissioni d'inchiesta, appare necessario integrare il testo con un esplicito richiamo dell'articolo 326 del codice penale, in caso di violazione del segreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Propone pertanto un parere non ostativo con le osservazioni riferite all'articolo 6.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, posta ai voti è approvata.
(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati
(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato
(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato
(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e MAGNI. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che, sul testo unificato relativo ai provvedimenti in esame, alcuni Gruppi avevano chiesto di poter disporre di tempo ulteriore per svolgere approfondimenti. Chiede quindi se vi siano interventi oppure se la Commissione intenda rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione e la conclusione dell'esame in sede consultiva.
Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.