(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, per i profili di copertura finanziaria di cui al comma 2, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse e, in particolare, circa l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In particolare, per l'utilizzo della prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, andrebbe specificata la quota afferente all'anno 2024 e l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle predette risorse. Inoltre, considerato il diverso impiego di tali risorse, andrebbe assicurato che nessun impatto differente si realizzi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato nei tendenziali. Per ciò che concerne il comma 5 e la previsione che il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la volontà di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, andrebbero acquisite puntuali indicazioni in merito al quantum delle risorse riferibili alla politica di coesione cui si intende concretamente attingere.
In merito all'articolo 4, per i profili di copertura, premesso che alla compensazione dei relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di quota delle risorse residue già affluite sul suo bilancio autonomo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 73/2021, in origine finalizzate al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 da parte degli operatori del comparto sportivo, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità residue, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, iscritte negli stanziamenti previsti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2024. Andrebbe altresì confermato che il riconoscimento del credito d'imposta, rubricato come intervento di spesa in conto capitale per il solo 2024, non interessi anche l'esercizio 2025, in ragione dei meccanismi di acconto/saldo che caratterizzano di norma il pagamento dei tributi. Infine, sul comma 7, dal momento che la norma prevede che il Dipartimento dello sport trasmetta mensilmente alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative ai contributi riconosciuti come crediti d'imposta al fine di verificare l'andamento della spesa complessiva, andrebbe fornita conferma dell'effettiva possibilità da parte del citato Dipartimento di poter provvedere a tali compiti avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 5, commi 1 e 2, per i profili di quantificazione, la relazione tecnica osserva che le casistiche interessate sarebbero "più teoriche che pratiche" e che, pertanto, la misura non registrerebbe impatti stimabili sul tendenziale delle entrate. Dal momento che la relazione tecnica ammette che la riduzione dell'aliquota IVA alle attività in questione è comunque suscettibile di riflettersi in minore gettito per l'erario, sia pure di limitata entità, relativamente ad una circoscritta platea di maestri di sci che pratichi le attività di insegnamento in regime di assoluta autonomia professionale, sarebbe utile acquisire una stima delle minori entrate per l'erario.
Per ciò che concerne l'articolo 7, in relazione al comma 3, osserva che la quantificazione riportata presuppone un gettito finora registrato in termini di imposta sostitutiva per il 2024 pari a circa 1.030 milioni di euro, con minori introiti per imposte dirette valutate conseguentemente in circa 192 milioni di euro annui, a fronte di una stima iniziale pari rispettivamente a quasi 656 e 122 milioni di euro. Su tali valori è opportuno acquisire un'espressa conferma, con dati di maggior dettaglio, non disponendosi di autonomi elementi di riscontro. Chiede inoltre conferma della disponibilità dal 2027 dei 19,2 milioni di euro previsti come copertura a valere sulle risorse del Fondo ISPE.
Relativamente all'articolo 9, commi 1 e 2, in relazione agli obblighi assicurativi posti in capo a soggetti privati, assumendo un'equivalenza finanziaria fra premi versati e prestazioni fornite (con effetti quindi nulli, almeno ex ante, sul bilancio dell'INAIL), fa presente che i premi versati risulteranno ope legis deducibili dal reddito d'impresa, in quanto obbligatori, con possibili conseguenze negative sul corrispondente gettito fiscale. Al riguardo, andrebbero forniti elementi di chiarimento. Riguardo ai commi 3 e 4, nel segnalare la deroga ai principi di contabilità riguardo al mantenimento delle somme in bilancio non impegnate per destinarle ad altre finalità, andrebbe valutato se tale deroga possa comportare effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, essendo i saldi tendenziali costruiti secondo il criterio della legislazione vigente. Sul piano contabile, per il comma 3, evidenzia che la gamma dei residui di "stanziamento" o impropri, citati nella relazione tecnica, dovrebbero interessare i soli stanziamenti di spesa in conto capitale a fronte della destinazione al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Al riguardo è opportuno fornire delucidazioni.
Per quanto concerne l'articolo 10, commi 8-10, attesa la clausola di invarianza finanziaria, andrebbe confermata l'assenza di oneri derivanti dall'adozione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, delle idonee misure di carattere informatico per il recepimento della riforma del sistema di rilevazione e per riclassificare le voci dei propri piani dei conti.
Relativamente all'articolo 11, comma 1, recante il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali (FEN) mediante la rifinalizzazione di risorse che erano destinate alla gestione degli interventi destinatati all'emergenza COVID-19, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, andrebbero fornite delucidazioni in merito agli stanziamenti interessati dalla riduzione. In relazione al comma 2, relativamente all'adeguamento della dotazione del FEN per il 2024 ivi prevista, andrebbero fornite conferme in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di maggiori spese in conto capitale che di norma sono articolate in più annualità a ragione delle procedure previste a legislazione vigente per il perfezionamento degli impegni di spesa.
In merito all'articolo 13, comma 2, che prevede una procedura di verifica dei requisiti ivi stabiliti per gli enti posta a carico del ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini dell'accesso al finanziamento di cui al comma 1, andrebbe confermato che tale procedura possa essere attuata dal dicastero competente avvalendosi, a tal fine, delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.
In riferimento all'articolo 14, al fine di comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziate ai fini richiamati dal comma 1, considerando l'esclusione di compensi da corrispondere ai componenti del comitato, ma che agli stessi componenti andrà in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese, andrebbero forniti elementi informativi aggiuntivi, nonché le ipotesi considerate, in merito alla stima dei previsti fabbisogni di spesa da sostenersi.
Per quanto riguarda l'articolo 15, comma 1, occorre chiarire il motivo per cui si produrrà integralmente nel 2025 il rischio della mancata restituzione dei prestiti deliberati nell'ultima parte del 2024 e nel 2025: infatti, se rileva il momento dei mancati rimborsi appare improbabile che essi si verifichino tutti già nel 2025, presupponendo finanziamenti pluriennali.
Relativamente all'articolo 19, andrebbe chiarito se la misura di cui al comma 1, che dilaziona i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, si applica alle sole regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 o a tutte le regioni a statuto ordinario. Andrebbero, inoltre, chiarite le modalità con cui le regioni a statuto ordinario che eventualmente non presentano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 debbano adempiere all'obbligo del conseguimento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024 così come indicato in tabella 1. Considerato che il recupero del contributo alla finanza pubblica ha un carattere meno stringente e posticipato, andrebbe confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda le modalità di copertura in termini di saldo netto da finanziarie mediante la riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria», andrebbe fornita una rassicurazione circa il carattere prudenziale nell'utilizzo della presente forma di copertura finanziaria. Inoltre, al fine di riscontrare la quantificazione, andrebbe fornita una ricostruzione analitica dei risparmi che si prevede di ottenere, evidenziando il differenziale tra i tassi attesi e quelli ora previsti e dati sui risparmi già conseguiti sulle emissioni di debito già emesse e su quelli che si prevede di conseguire.
Relativamente all'articolo 20, per i profili di copertura, andrebbero forniti maggiori dettagli circa le somme residue presenti sul Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2023. In particolare, andrebbero chiarite le ragioni per cui le somme sono iscritte in conto residui e se quindi corrispondano a impegni di spesa già assunti ovvero possano essere utilizzate senza pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 178.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.