(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)
Il relatore MANCA (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che, non essendo state apportate in sede referente modifiche al testo, propone di ribadire il parere, già reso alla Commissione di merito nella seduta antimeridiana del 24 aprile 2024.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, esprimendo avviso conforme al relatore.
Il relatore MANCA (PD-IDP) illustra quindi la seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione agli articoli 10 e 11 della Convenzione, viene rappresentato che le valutazioni tecniche stimano gli effetti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, non avendo a disposizione modelli che possano stimare i potenziali effetti comportamentali, che potrebbero aver luogo anche a prescindere dalle misure contenute nel provvedimento in oggetto; viene altresì sottolineato che, comunque, il testo della Convenzione è basato sul modello OCSE, il cui scopo è facilitare le operazioni transfrontaliere, evitando le doppie imposizioni, senza favorire fenomeni di spostamento di residenza per meri fini fiscali;
in relazione all'articolo 20, anch'esso basato sul modello di convenzione OCSE, viene rilevato che l'esenzione ivi prevista riguarda esclusivamente le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione e di formazione e solo nel caso in cui tale somme provengano dall'estero; viene altresì sottolineato che l'ordinamento italiano prevede già un'ampia casistica di esenzione fiscale per le borse di studio, oltre al fatto che si tratterebbe di attività che senza la convenzione non sono poste in essere (e quindi non producono attualmente gettito), con l'aggiunta che si tratterebbe comunque di somme di bassa entità, al di sotto delle soglie di tassazione effettiva Irpef: il Governo conferma quindi l'assenza di effetti negativi di gettito;
in relazione all'articolo 4, concernente la definizione di residente, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, all'articolo 18, in materia di pensioni, all'articolo 19, in tema di funzioni pubbliche e all'articolo 22, sull'eliminazione della doppia imposizione, ed in relazione al Protocollo alla Convenzione, viene confermata l'assenza di effetti negativi di gettito,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10, 11, 16 e 20 della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario.".
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata, all'unanimità.