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Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 158 del 11/09/2024

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando, tra le norme di interesse, l'articolo 1, commi da 1 a 5, che integra la procedura per l'erogazione del credito di imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella zona economica speciale (ZES) unica previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. Si stabilisce altresì una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Illustra poi l'articolo 5, comma 4, che dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento - in luogo di quella ordinaria del 22 per cento - alle cessioni di cavalli destinati a finalità diverse da quelle alimentari che hanno luogo entro diciotto mesi dalla nascita.

Dopo aver menzionato l'articolo 8, comma 1, che accantona risorse relative ad autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra cui alcune di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fa presente che l'articolo 10, comma 2, modifica la legge n. 287 del 1990, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento all'articolo 8, sulle imprese pubbliche e in monopolio legale. Tale ultima disposizione stabilisce che le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono, operano mediante società separate. Sempre l'articolo 8, al comma 2-quater prevede che, al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le suddette imprese rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività principali, sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. L'articolo 10, comma 2, del provvedimento in titolo abroga quest'ultima disposizione, eliminando dunque l'obbligo, in capo alle imprese pubbliche che gestiscono i SIEG o che siano in monopolio, di rendere accessibili alle imprese concorrenti beni o servizi messi a disposizione delle proprie società controllate (obbligo legale a contrarre).

Dà indi conto dell'articolo 15, comma 1, che reca misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. La disposizione esenta dalla prestazione della garanzia, a domanda del richiedente, le richieste di finanziamento relative: agli strumenti ordinari del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (cosiddetto "Fondo 394/81"), che riguardino il continente africano, presentate entro il 31 dicembre 2025; allo strumento finanziario introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024 (anch'esso finanziato all'interno del Fondo 394/81). Al riguardo, ricorda che il "Fondo 394/81" è uno strumento di finanziamento gestito dalla Società italiana per le imprese all'estero, (SIMEST), in convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volto a supportare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane. Rammenta altresì che, secondo l'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, all'interno delle disponibilità del "Fondo 394/81" una quota di 200 milioni di euro è riservata a finanziamenti agevolati alle imprese operanti con il continente africano.

Passa poi ad illustrare l'articolo 16, che autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

Avviandosi alla conclusione, descrive i contenuti dell'articolo 20, che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023-2024. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024. Nel sottolineare che il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), evidenzia che le disposizioni attuative devono essere definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Segnala infine che possono accedere al contributo, presentando istanza al Ministero del turismo: gli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale nonché di preparazione delle piste da sci, i noleggiatori di attrezzature per sport invernali, i maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali, le scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, le agenzie di viaggio, i tour operator, i gestori di stabilimenti termali, le imprese turistico-ricettive e le imprese di ristorazione.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame onde consentire gli approfondimenti necessari.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) concorda con l'ipotesi di rinvio alla settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.