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Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 135 del 10/09/2024

La relatrice TUBETTI (FdI) segnala che, con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse per l'8ª Commissione, l'articolo 1, comma 6, modifica la disciplina del registro delle tecnologie per il fotovoltaico, al fine di chiarire che non solo gli impianti fotovoltaici ma anche le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 8, comma 1, prevede l'accantonamento di risorse relative ad autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, tra cui alcune di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

L'articolo 10, comma 2, ha abrogato la disposizione della legge antitrust che imponeva alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato - qualora intendessero rendere disponibili a società da esse partecipate o controllate, in mercati diversi, beni o servizi di cui avessero la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte - di rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, anche alle imprese concorrenti.

L'articolo 10, comma 13, prevede la non applicazione alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. di alcune disposizioni in materia di contenimento della spesa, sino alla durata dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

L'articolo 11, commi 1 e 2, incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 16 autorizza l'organo commissariale di Ilva S.p.a. ad utilizzare le somme derivanti dalla sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla medesima società in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 20 prevede un contributo a fondo perduto volto a contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini.

L'articolo 21 autorizza il Comune di Napoli ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari detentori delle unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele" di Scampia oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati in conseguenza del crollo verificatosi lo scorso 22 luglio.

Il seguito dell'esame è rinviato.