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Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 260 del 02/07/2024

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il relatore LIRIS (FdI) illustra, sulla base degli elementi istruttori già depositati dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene fatto presente che la relazione tecnica chiarisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'AGENAS provvede alla realizzazione della Piattaforma ivi prevista con le risorse messe a disposizione nell'ambito del sub-intervento PNRR 1.2.2.5 "COT - Portale della trasparenza", di cui la medesima Agenzia è soggetto attuatore, coerentemente con gli obiettivi del citato progetto. Inoltre, per le spese gestionali connesse al funzionamento della Piattaforma, a partire dal 2027, l'Agenzia provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio per le spese informatiche, con risorse dimensionate alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura, garantendo l'interoperabilità della stessa con i sistemi regionali. In particolare, viene evidenziato che l'AGENAS, nell'ultimo triennio, ha registrato i seguenti valori dell'avanzo di amministrazione: euro 126.724.119 per il 2021, euro 139.419.435 per il 2022, euro 138.136.622 per il 2023. Viene rappresentato, inoltre, che la situazione amministrativa esposta dal rendiconto 2023 presenta una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione pari a euro 31.291.389 e una significativa quota di avanzo di amministrazione disponibile pari a euro 106.845.233, che appare complessivamente sufficiente ad assicurare margini congrui di utilizzo di tali risorse per poter far fronte alle spese gestionali connesse al funzionamento della Piattaforma;

in relazione all'articolo 2, in merito al metodo con cui è stato determinato il fabbisogno di personale stabilito dalla disposizione in esame, viene evidenziato che detto fabbisogno è stato definito in considerazione del carico di lavoro derivante dalle funzioni svolte dal Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS) e trasferite dall'attuale collocazione all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di nuova istituzione. Viene poi specificato che il fabbisogno di personale è stato calcolato considerando il personale attualmente dedicato alle funzioni del SIVeAS che saranno trasferite nel nuovo organismo, ovvero tutte tranne quelle corrispondenti alle lettere e), g), h), l), del comma 3, dell'articolo 1, del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006. Pertanto, ad avviso del Governo risulta scongiurato il rischio di duplicazione di oneri e di sovrapposizione con il personale già in servizio. Per quanto riguarda la copertura, con riferimento agli oneri per l'anno 2024, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente risorse destinate a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue o emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, viene confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa già previsti nel 2024;

in relazione all'articolo 3, che detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, viene evidenziato che le risorse assegnate per la digitalizzazione dei Centri unici di prenotazione (CUP), già rese disponibili in attuazione dell'articolo 1, comma 510, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 400 milioni in 3 anni (2019-2021) sono state trasferite alle regioni secondo i criteri previsti nel decreto 20 agosto 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha regolato le modalità di riparto tra le regioni di questi stanziamenti prevedendo indicatori di verifica per l'erogazione dei fondi per arrivare a fine 2021 ad una situazione in cui tutte le Regioni siano dotate di un CUP regionale o interaziendale che gestisca tutte le agende (sia pubbliche che private) di tutti gli erogatori e che i cittadini abbiano a disposizione almeno quattro tra i seguenti canali digitalizzati di accesso al CUP: APP per smartphone; via web dall'utente; farmacie, sportello CUP in strutture; medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Viene quindi precisato che, per le finalità di cui alla norma in questione, le regioni potranno utilizzare le risorse assegnate che risultano ancora nella loro disponibilità. In relazione alle osservazioni relative al comma 11, viene confermato che di tratta delle somme già previste nell'ambito del fabbisogno sanitario 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 232 e 233, della legge n. 213 del 2023. Nel caso in cui il monitoraggio al 30 giugno 2024 sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale evidenzi che tali risorse non siano state interamente utilizzate per le finalità previste dalla citata legge n. 213 del 2023, viene rappresentato che le risorse residue potranno essere utilizzate per le attività previste dal comma 10 dell'articolo 3;

in relazione all'articolo 4, viene fatto presente che la disposizione, come evidenziato in relazione tecnica, può essere attuata esclusivamente per l'anno 2024 nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 213/2023, pari allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario (circa 520 milioni di euro);

in relazione all'articolo 5, in materia di superamento del tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario, viene rappresentato che la nuova disciplina subordina il riconoscimento dell'ulteriore incremento della spesa di personale "fino al 5 per cento" alla positiva verifica di congruità delle misure compensative proposte, da effettuarsi anche attraverso l'analisi della natura strutturale o meno delle stesse, considerato che ad una eventuale maggiore spesa di personale a tempo indeterminato deve corrispondere una riduzione di altre voci di spesa già sostenute che presentino il carattere della strutturalità. Ciò in coerenza con l'esigenza di preservare l'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, posto quale condizione prioritaria anche per accedere a tale ulteriore incremento. Con riferimento alla richiesta di informazioni sulle annualità pregresse, viene fatto presente che sulla base del monitoraggio periodico effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, continuano ad emergere per le regioni significativi spazi di spesa non utilizzati. Con riferimento al comma 2, viene rappresentato che la disposizione pone come condizione prioritaria il rispetto della disciplina di spesa di cui al comma 1, pertanto la nuova metodologia dovrà tener conto degli spazi finanziari disponibili. Inoltre, pone come condizione l'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e che i piani dei fabbisogni triennali ivi previsti, predisposti dalle regioni, vengono approvati con decreto interministeriale "ai fini del riscontro della relativa congruità finanziaria" introducendo quindi una ulteriore verifica del rispetto della nuova disciplina assunzionale di cui al comma 1;

in relazione all'articolo 6, viene precisato che le misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale, con la finalità di rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari e di incrementare l'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sicilia e Sardegna, ricomprendono i progetti avviati e/o programmati a valere sulle risorse del Programma Nazionale Equità nella Salute, non pregiudicandone pertanto il completamento, l'attuazione e le tempistiche. Inoltre, si evidenzia che il PN Equità nella Salute ha impegnato al 29 febbraio 2024 (ultimo dato disponibile) 12,15 milioni di euro sui 625 milioni di euro complessivi (circa il 2 per cento della dotazione complessiva). Conseguentemente, in relazione alle somme già impegnate, il Governo conferma il completamento degli interventi o dei progetti con dette risorse. Viene altresì esclusa un'alterazione del profilo temporale degli oneri già scontati a legislazione vigente, tale da riflettersi sui saldi di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 7, in materia di imposta sostitutiva sui compensi al personale sanitario per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, in relazione ai profili di quantificazione viene evidenziato che la stima del costo delle prestazioni aggiuntive oggetto dell'agevolazione è stata effettuata sulla base dei dati rilevati dal conto annuale. L'ammontare complessivo dei compensi interessati dall'agevolazione, riferito alle prestazioni rese dai dirigenti sanitari è stato stimato, considerando anche gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 218, della legge n. 213 del 2023, in 483,5 milioni di euro milioni di euro al lordo degli oneri riflessi. L'ammontare complessivo dei compensi interessati dall'agevolazione, riferito alle prestazioni rese dal personale sanitario del comparto sanità è stato stimato, considerando anche gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 219, della suddetta legge n. 213 del 2023, per un ammontare complessivo di compensi interessati dalla norma, in 190 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi. Relativamente ai profili di copertura di cui al comma 6, con riferimento alla lettera a), viene confermato che la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, non pregiudica le finalità iniziali del fondo; in relazione alla lettera b), viene rappresentato che da interrogazione effettuata al Sistema Informativo Entrate (SIE) della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 7 giugno 2024 risultano affluite sanzioni amministrative per complessivi euro 97.600.873,31; con riguardo alla lettera c), viene confermata l'attuabilità del definanziamento di quanto stanziato ai fini della contrattazione collettiva; in relazione alla lettera d), viene confermata l'adeguatezza delle risorse rimanenti a fronte del fabbisogno 2024, in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa per le transazioni con soggetti danneggiati da trasfusione, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie; circa la lettera e), tenuto conto che l'articolo 1, comma 246, della legge n. 213 del 2023, non ha definito uno specifico utilizzo delle somme di cui trattasi, rinviando di fatto alle decisioni del Ministero della salute nell'ambito degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, viene rappresentato che la copertura in questione non ha effetti sulla sostenibilità della spesa sanitaria,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per gli esami diagnostici," delle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024, nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al comma 3,".".

La sottosegretaria SAVINO esprime, per quanto di competenza, un avviso conforme alla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.