Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (n. 159)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (cosiddetta «Secondary Market Directive» o «SMD»), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, dando così attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15).
La SMD - con la quale si modificano, tra l'altro, le direttive 2008/48/CE (Credit Consumer Directive) e 2014/17/UE (Mortgage Consumer Directive) - è volta a rendere più dinamici i mercati secondari dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione europea, irrobustendo i presidi posti a tutela dei debitori ceduti.
Nello specifico, la direttiva mira ad aumentare la concorrenza, anche su base transnazionale, per favorire l'ingresso di nuovi player attraverso l'apertura dei mercati nazionali e ad aumentare i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti.
L'obiettivo nel complesso è quello di aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando regole comuni cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando standard uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti. Allo stesso tempo, la direttiva tiene conto delle differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici (per esempio, in materia civile e penale), consentendo margini di flessibilità agli Stati membri, per calibrare il recepimento e l'effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 29 dicembre 2023. Conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/74, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la quale potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo in esame.
Lo schema di decreto, che si compone di 5 articoli, modifica e integra il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché il decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti.
L'articolo 1 introduce un nuovo capo II nel titolo V del TUB, dedicato all'attività di acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza. In particolare, l'attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata (con la soppressione della riserva di attività fino ad oggi prevista), mentre viene introdotta la riserva di attività sulla gestione degli stessi crediti in sofferenza, con la connessa istituzione di una nuova figura di intermediario introdotta dalla direttiva SMD - ovvero il "gestore di crediti in sofferenza" - autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia.
L'obiettivo è quello disciplinare solo l'acquisto dei crediti classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia e di escludere dal nuovo regime la gestione degli stessi, riservandola all'ambito delle operazioni di cartolarizzazione in cui l'acquirente dei crediti si qualifichi come "società veicolo per la cartolarizzazione" (SSPE), come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402 sulla cartolarizzazione. Restano, pertanto, ricomprese nel quadro normativo le operazioni di cartolarizzazione "domestiche", non rientranti nell'ambito di applicazione del citato regolamento (articolo 114.2 del TUB).
In relazione all'operatività transfrontaliera (articolo 114.9), si prevede la possibilità di operare come gestore dei crediti in sofferenza in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di appartenenza, anche senza stabilire succursali, purché in possesso dell'autorizzazione rilasciata alle condizioni e secondo la disciplina vigente nel Paese di origine (home country control).
Sono, inoltre, previsti interventi sul titolo VI del TUB, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, e si prevede l'estensione della disciplina sanzionatoria prevista dal titolo VIII anche ai gestori di crediti in sofferenza.
L'articolo 2 dello schema di decreto provvede a modificare il decreto legislativo n. 39 del 2010, attuativo della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti. Nello specifico, l'articolo 19-bis, che elenca gli "enti sottoposti a regime intermedio" è integrato con l'inserimento, alla nuova lettera l-bis), anche dei gestori di crediti in sofferenza, autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.
L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di dettare, entro sei mesi, disposizioni di attuazione, dalla cui entrata in vigore decorrerà anche l'applicazione della nuova disciplina.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 reca l'entrata in vigore.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di verificare la conformità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo con i criteri specifici di delega dettati nella legge di delegazione.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.