EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 997
Art. 1
1.100/1
All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «ore 15 alle ore 23», ovunque ricorrano, con le seguenti: «ore 12 alle ore 22».
1.100
Il Relatore
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» con le seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23»;
b) al comma 3, lett. a), sostituire le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» con le seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23».
Art. 4
4.0.7 (testo 2)
Lisei, Della Porta, De Priamo, Spinelli
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)
"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere."».