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Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 166 del 13/02/2024

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che i subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 2.2000, 3.2000, 3.0.2000 e 4.2000 sono pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE ricorda che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, l'illustrazione è effettuata da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), nell'illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2, coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni in merito a quanto accaduto nella seduta di mercoledì 7 febbraio, in particolare su alcuni giudizi espressi in merito agli emendamenti presentati dalla sua parte politica, che sarebbero stati definiti come meramente ostruzionistici, e anche sulla qualità delle opposizioni, che sarebbero capaci di fare appunto soltanto ostruzionismo.

A tale riguardo, ricorda che, nel gennaio 1971, nel dibattito sull'attribuzione di maggiore autonomia alla Provincia di Bolzano, l'onorevole Almirante intervenne per nove ore e 16 minuti. Negli anni successivi ci furono altri esempi di questo tipo, addirittura l'onorevole Boato parlò per circa 14 ore, senza pause. Successivamente, anche attraverso le modifiche dei Regolamenti parlamentari, si è introdotto il contingentamento dei tempi e si sono ridotti i poteri del Parlamento, a vantaggio dell'Esecutivo, privilegiando la stabilità a discapito della rappresentanza.

Attualmente, quindi, per contrastare democraticamente il Governo e la maggioranza, l'opposizione ha come unico strumento, previsto dal Regolamento, la presentazione di un numero elevato di emendamenti.

Pertanto, respinge ogni tentativo di ridicolizzare il comportamento e gli emendamenti dell'opposizione, auspicando una rettifica e un ritorno al rispetto reciproco in Commissione.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) ritiene irragionevole illustrare, nello stesso intervento, emendamenti e subemendamenti che incidono su due testi diversi. In ogni caso, gli interventi emendativi di cui è firmatario sono volti non solo a contrastare la proposta del Governo, ma anche a ribadire argomenti che magari potrebbero essere condivisi dalla maggioranza in futuro.

Sottolinea che l'articolo 2 incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica, sopprimendo la possibilità di sciogliere una sola Camera. Ritiene che tale previsione sia in linea con l'impianto della riforma proposta, che prevede l'elezione delle Camere contestualmente a quella del Premier e quindi quasi per "trascinamento", rendendo il Parlamento un organo "operativo", attuativo dell'indirizzo del Governo, e non più espressione del pluralismo politico, sociale e culturale. I parlamentari, infatti, saranno condizionati fortemente dal risultato ottenuto dal Presidente del Consiglio, dal momento che le liste a lui collegate riceveranno il 55 per cento dei seggi, secondo la versione originaria, o la maggioranza assoluta, nel testo emendato dal Governo.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) rileva che, al contrario di quanto sostenuto dalla maggioranza, il disegno di legge costituzionale in esame ridimensiona significativamente i poteri del Presidente della Repubblica, sia in diritto, poiché incide sul potere di nomina del Presidente del Consiglio e quello di scioglimento delle Camere, sia in fatto, in quanto l'elezione diretta del Presidente del Consiglio altera gli equilibri costituzionali. Tali elementi configurano un sistema presidenziale, anche se con caratteristiche del tutto peculiari, che non si riscontrano in altri Paesi. Per questa ragione l'emendamento ed i subemendamenti presentati prevedono la soppressione delle modifiche introdotte dal disegno di legge e dall'emendamento proposto dal Governo.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.12, a sua firma, che in realtà è simbolico e, come altre proposte, mira a contrastare una riforma non condivisibile, che favorisce una deriva plebiscitaria e quindi pericolosa. Nello specifico, si propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione prevedendo che il Presidente della Repubblica, prima di procedere allo scioglimento delle Camere, oltre ai rispettivi Presidenti consulti anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, con la finalità appunto di rafforzare il ruolo di mediazione e di rappresentanza del Parlamento, che la Costituzione riconosce ai partiti politici. A suo avviso, l'introduzione di una rigidità nel rapporto fiduciario tra popolo e Presidente del Consiglio rischia di determinare più instabilità, esasperando la conflittualità tra maggioranza e opposizione.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) fa presente che la senatrice Valente, in qualità di Segretaria d'Aula è impegnata nella seduta dell'Assemblea e non può pertanto essere presente in Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che le consentirà di illustrare i propri emendamenti nella seduta già convocata per le ore 20.

La senatrice LORENZIN (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.14, formulando considerazioni critiche sulle modifiche apportate all'articolo 88 della Costituzione dal testo in esame. La riforma proposta, a suo avviso, altera l'insieme di meccanismi politico-istituzionali finalizzati a mantenere l'equilibrio tra i vari poteri; incide sul rapporto tra Governo e Parlamento, riducendo quest'ultimo alla funzione di ratifica dei provvedimenti dell'Esecutivo; ridimensiona il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica; non risolve il problema dell'assetto federale delle Regioni, che invece si sarebbe dovuto affrontare destinando una Camera al ruolo di rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni regionali.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.15, con cui su propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione, prevedendo che lo scioglimento delle Camere debba essere sempre disposto se lo richiedano i due rami del Parlamento, con una mozione approvata a maggioranza dei due terzi.

In questo modo, si tenta di restituire dignità al ruolo del Parlamento, attualmente sempre più svilito dall'abuso della decretazione d'urgenza.

La senatrice MUSOLINO (IV-C-RE) illustra l'emendamento 02.1, con il quale si modificano i quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, stabilendo che la maggioranza assoluta sia necessaria dopo il sesto scrutinio e non più dopo il terzo.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.23, che circoscrive il potere di scioglimento delle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, a tre ipotesi: in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio. A suo avviso, tale impostazione è coerente con il meccanismo del "simul stabunt vel simul cadent".

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) sottolinea che il Partito democratico riconosce l'esigenza di garantire maggiore stabilità degli Esecutivi e ha cercato di presentare emendamenti in tal senso, restando nell'ambito di una Repubblica parlamentare e ispirandosi al modello tedesco. Tale sistema, infatti, dimostra che si può ottenere un rafforzamento delle prerogative del Presidente del Consiglio senza ricorrere all'elezione diretta e senza sminuire il ruolo del Parlamento.

Con l'emendamento 2.34, quindi, si propone che, in caso di scioglimento delle Camere, siano coinvolti anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in modo che sia il Parlamento - che ha ricevuto un mandato diretto dagli elettori - a verificare se ci sia la possibilità di un proseguimento della legislatura.

Il senatore NICITA (PD-IDP) osserva che le Camere sono state disegnate fin dall'inizio, sia dal punto di vista dell'elettorato attivo e passivo sia con riferimento alla forma organizzativa, per rappresentare istanze e finalità differenti. Il Senato, in particolare, si caratterizzava per una sorta di specializzazione nella rappresentanza degli enti locali, delle Regioni e, quindi, dei rapporti con il territorio. Ritiene quindi che non vi siano motivi per sopprimere la possibilità di sciogliere solo un ramo del Parlamento, in quanto la norma non ha mai creato difficoltà applicative. A suo avviso, lo scioglimento contestuale delle due Camere ha una sua ragion d'essere, ma è opportuno salvaguardare la facoltà del Presidente della Repubblica di scioglierne anche una sola.

In ogni caso, la riforma costituzionale proposta dal Governo non risolve alcune criticità, quali la qualità della legislazione e l'affermazione di un monocameralismo di fatto. Inoltre, è sconsigliabile affrettare i tempi di esame, impedendo la necessaria ponderazione.

Il ministro CASELLATI interviene per illustrare l'emendamento 2.2000, precisando che la riformulazione dell'articolo 88 della Costituzione costituisce una sorta di coordinamento con l'articolo 94, perché prefigura alcune ipotesi di scioglimento delle Camere.

Non possono pertanto essere condivise le critiche che ritengono che tale formulazione comporti un ridimensionamento dei poteri del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 88 della Costituzione.

Con riferimento al primo comma, quindi alla possibilità di scioglimento di una sola delle due Camere, ribadisce che questa facoltà era stata prevista quando la durata dei due rami del Parlamento era differente, cinque anni la Camera e sei il Senato, ed è stata superata dalla legge costituzionale n. 2 del 1963, che ha uniformato la durata della legislatura.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 88, invece, ricorda che fin dal principio la ratio della norma era limitare i poteri del Presidente della Repubblica, al fine di evitare che, negli ultimi sei mesi di legislatura, potesse utilizzare lo scioglimento delle Camere per condizionare i partiti e favorire la propria rielezione.

Rivendica quindi i tentativi posti in essere dal Governo per una composizione delle diverse istanze e sottolineando che, nel programma elettorale, era prevista inizialmente l'elezione diretta del Capo dello Stato, su cui invece c'è stata una netta chiusura da parte del Partito democratico. Quanto al confronto con il modello tedesco, osserva che in Germania il Presidente della Repubblica non ha un proprio peso significativo e sono invece i partiti, associazioni di diritto pubblico, ad avere un ruolo centrale.

Sottolinea, pertanto, che la maggioranza e il Governo non intendono approvare la riforma senza l'apporto delle opposizioni, purché queste rinuncino a contrapposizioni ideologiche e siano disponibili a una effettiva mediazione, come ha dimostrato il Governo rinunciando al presidenzialismo.

Il senatore VERDUCCI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 2.10, sottolinea che la ricostruzione del confronto politico con il Partito democratico è diversa da quella prospettata dal Ministro nel suo intervento.

A suo avviso, infatti, la maggioranza non intende tenere conto delle numerose criticità sollevate, che rischiano di snaturare l'equilibrio dei poteri previsto dall'Assemblea Costituente, nell'ambito del quale il Parlamento ha un ruolo centrale e il Presidente della Repubblica svolge una funzione di garanzia.

Progressivamente, invece, si è configurata un'alterazione della democrazia rappresentativa e del pluralismo, anche a causa delle leggi elettorali maggioritarie, con un rafforzamento dell'Esecutivo e un indebolimento delle prerogative del Parlamento. La riforma prospettata dal Governo non trova soluzione a nessuno di questi problemi.

Il senatore CRISANTI (PD-IDP) ritiene che non vi sia una reale esigenza di rafforzare l'Esecutivo, considerato che anche in questa legislatura il Presidente della Repubblica ha dato l'incarico di Presidente del Consiglio a chi aveva ricevuto un consenso elettorale più ampio.

In ogni caso, il potere di scioglimento delle Camere è, a suo avviso, fondamentale per la democrazia, in quanto consente di restituire la scelta all'elettorato. Invita quindi il Governo a valutare con attenzione gli emendamenti delle opposizioni, che tentano di ristabilire l'equilibrio tra i poteri: a fronte di un rafforzamento del Presidente del Consiglio, occorre accrescere le prerogative del Parlamento, in particolare in caso di scioglimento delle Camere, come proposto con l'emendamento 2.18.

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore De Cristofaro può intervenire per ulteriori cinque minuti, in quanto unico esponente del Gruppo ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), nell'illustrare gli emendamenti 2.45 e 2.46, replica al Ministro ricordando che la questione centrale, che rende impossibile la mediazione, è l'elezione diretta del Premier. Per la sua parte politica, infatti, questo elemento rischia di aggravare la crisi della democrazia che si sta verificando nei Paesi occidentali, soprattutto laddove non sono previsti i contrappesi tipici dei sistemi presidenziali puri, dove per esempio l'elezione del Parlamento e del Presidente del Consiglio non avviene contestualmente. Nella proposta in esame, invece, si propone una votazione per le due Camere quasi per "trascinamento", insieme a quella per il Capo del Governo.

Il senatore PERA (FdI) illustra l'emendamento 2.0.1, che va incontro a chi sostiene l'esigenza di una tutela delle prerogative del Presidente della Repubblica, indicando esplicitamente gli atti che, per prassi consolidata, sono di esclusiva competenza del Capo dello Stato, non richiedendo di essere controfirmati ai sensi del primo comma dell'articolo 89 della Costituzione. Su questo aspetto vi è anche il conforto di buona parte della dottrina oltre alla giurisprudenza costituzionale.

I restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.