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Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 01/02/2024

Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra il provvedimento.

Fa presente che il decreto-legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 detta norme per il prolungamento delle operazioni di votazione dell'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative.

Nello specifico, il comma 1 dispone che, a esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2024 le operazioni di voto relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, a eccezione di quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.

Il comma 2 disciplina le operazioni di votazione delle consultazioni europee, prevedendo che le stesse si tengano nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Il comma 3 detta norme per il caso di abbinamento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con un turno di elezioni amministrative o con eventuali elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie. In questo caso, si prevede lo svolgimento delle votazioni nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976.

L'articolo 2 reca norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

In tal senso, il comma 1 modifica e integra la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della "popolazione legale".

Il comma 2 prevede l'adozione di un apposito regolamento governativo, volto a modificare le disposizioni del vigente Regolamento anagrafico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) collegate all'esecuzione del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT.

L'articolo 3, rubricato "Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione", intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità delle amministrazioni provinciali, sia con riferimento al sistema elettorale applicabile agli stessi.

Nello specifico, il comma 1 dispone che il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, sia quello previsto dagli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, (T.U.O.E.L.), per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, qualora nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

Il comma 2 introduce una riserva di legge statale in merito all'individuazione dei predetti capoluoghi, escludendo al riguardo la competenza statutaria.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo sia individuato in ciascuno dei comuni medesimi.

Il comma 4 precisa che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Il comma 1 modifica l'articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L., dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In particolare, prevede l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Il comma 2, in deroga all'articolo 71, comma 10, del T.U.O.E.L., dispone che per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione sia nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

L'articolo 5 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 6 disciplina, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad una successiva seduta.