33.12 (testo 2)
Durnwalder, Unterberger, Patton
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e provvedono alla loro erogazione secondo le modalità e le forme di autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria stabilite dai rispettivi statuti».