15.4
Naturale, Maiorino, Cataldi, Gaudiano
inammissibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15
(Investimenti e incentivi a favore delle aree montane, interne e marginali)
1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2% dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».