8.2
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Improcedibile
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per»;
b) al secondo periodo, sopprimere le parole: «adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna».