G20.1
La Commissione
Accolto
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 20, introdotto dalla Camera, stabilisce che, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri per classificare i comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge all'esame, venga istituito un tavolo tecnico con decreto del Ministro dell'Agricoltura, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia;
il tavolo tecnico è volto ad individuare misure per agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria di terreni agricoli fino a due ettari, inclusi i fabbricati rurali, situati nei comuni montani definiti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
l'intento è quello di migliorare l'accesso agli incentivi già previsti dalla normativa vigente comprendendo anche le misure di agevolazione finanziaria e di garanzia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere l'attività di ricomposizione fondiaria dell'istituendo tavolo tecnico, già prevista per i terreni agricoli, anche ai terreni forestali, di dimensione non superiore a due ettari posto che la proprietà di questi ultimi è stata nel tempo polverizzata a seguito di eredità collettive e che, in tantissimi casi, essi non vengono coltivati e messi a reddito in quanto di dimensioni troppo ridotte, nonché a tutti quei terreni agricoli che, negli ultimi settanta anni, si sono rimboschiti e che in parte sono rimasti formalmente agricoli e in parte sono diventati forestali, nonché prevedere un meccanismo di monitoraggio sull'impatto della misura, mediante report periodici redatti dal tavolo tecnico.