Il comma 1, lettera a) modifica l’articolo 328 del Codice della navigazione, al fine di uniformare la convenzione di arruolamento dei lavoratori marittimi stipulata in Italia a quella stipulata all’estero. Le modiche al comma 1 dell’articolo 328 prevedono che il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione.
Inoltre, il novellato comma 2 dell’articolo 328 inserisce la possibilità che il contratto possa essere annotato non solo dall’autorità marittima, come precedentemente previsto, ma anche da quella consolare. Una mancata annotazione comporta la nullità dello stesso. Nei contratti di arruolamento del comandante, inoltre, si specifica che, quando la nave è all’estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall’autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell’armatore, l’annotazione è effettuata dall’autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede tale autorità. Le citate disposizioni non si applicano nei casi previsti dall’articolo 330, quindi per le navi di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate. Per queste imbarcazioni, infatti, il contratto può essere fatto verbalmente.
Il comma 1, lettera b), abroga l’articolo 329 del codice della navigazione contenente la disciplina per la stipulazione del contratto in località estera che non è sede di autorità consolare.
Infine, il comma 2 abroga parte del comma 1 dell’articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo ad un regime transitorio, valido fino al 31 dicembre 2024, per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.
La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.